Cassazione Civile, Ordinanza n. 04451/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale relativa a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada. Il destinatario della cartella aveva dedotto, da un lato, la mancata notifica del verbale presupposto e, dall'altro, l'illegittimità della maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, della L. n. 689/1981. In primo grado il giudice aveva preso atto del sopravvenuto discarico della pretesa sanzionatoria riferita a uno dei verbali e aveva accolto l'opposizione per difetto di prova della notifica dell'altro verbale. In appello il Tribunale aveva invece ritenuto provata la notifica del primo verbale e aveva accolto anche la questione relativa alla maggiorazione, ma aveva condannato la Provincia, pur vittoriosa in appello e prevalentemente vittoriosa nel merito, al pagamento di metà delle spese di lite dei due gradi. Con l'unico motivo di ricorso la Provincia deduceva violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., sostenendo che la condanna alle spese era errata perché: il primo grado aveva soltanto preso atto del discarico amministrativo sul secondo verbale, statuizione non impugnata; inoltre la Provincia era risultata vittoriosa sull'opposizione recuperatoria relativa al primo verbale e sull'opposizione esecutiva relativa alla maggiorazione, sicché non vi era base per addossarle le spese della metà.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha dichiarato ammissibile l'impugnazione, spiegando che, poiché nel giudizio di merito non era stata effettuata una qualificazione unitaria dell'azione idonea a passare in giudicato, dal ricorso emergeva un cumulo di domande: un'opposizione recuperatoria contro il verbale presupposto e un'opposizione all'esecuzione contro la maggiorazione. Ha poi osservato che il discarico della pretesa relativa al secondo verbale determinava cessazione della materia del contendere, con conseguente necessità di valutare la soccombenza virtuale ai fini delle spese, profilo non esaminato dal giudice di merito. Quanto al resto, la Provincia era risultata vittoriosa. La Corte ha richiamato i principi sulla soccombenza reciproca e sulla ripartizione delle spese in caso di pluralità di domande o di più capi autonomi, e ha concluso che il Tribunale avrebbe dovuto prima valutare la soccombenza virtuale e poi applicare il criterio della prevalenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La decisione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, censurando la regolazione delle spese non coerente con l'oggetto delle domande e con le statuizioni effettivamente rese nei gradi di merito.
art. 91 c.p.c.
Le spese devono seguire la soccombenza; in presenza di più capi di domanda o di cessazione della materia del contendere occorre valutare la soccombenza virtuale e, se del caso, la soccombenza reciproca e il criterio di prevalenza.
art. 371-bis c.p.c.
È stata ritenuta ammissibile l'impugnazione nonostante la rinnovazione della notificazione disposta in precedenza, in applicazione della norma e della relativa giurisprudenza.
art. 27, sesto comma, L. n. 689 del 1981
La norma è richiamata come base della contestazione relativa alla maggiorazione applicata alla sanzione amministrativa.
art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011
È richiamato nel contesto dell'eccezione di tardività dell'opposizione proposta nel giudizio di merito.
art. 617 c.p.c.
È richiamato, in via subordinata, quale diverso termine/rimedio processuale evocato per eccepire la tardività dell'opposizione.
Massime di principio
- In presenza di una cartella esattoriale che cumuli capi autonomi di contestazione, il giudice deve qualificare separatamente le domande e valutare autonomamente gli effetti processuali di ciascun capo, anche ai fini delle spese.
- Quando una pretesa viene meno per discarico amministrativo o altra causa equivalente, si determina cessazione della materia del contendere e il regolamento delle spese richiede una valutazione della soccombenza virtuale.
- La soccombenza reciproca può sussistere non solo tra domande contrapposte di parti diverse, ma anche quando nel medesimo processo siano presenti più capi autonomi di domanda con esiti parzialmente diversi.
- Se una parte risulta vittoriosa sul merito di un capo di domanda, non può essere automaticamente gravata di spese solo perché un altro capo sia stato definito per cessazione della materia del contendere, dovendosi applicare un criterio complessivo di prevalenza.
- Nel regolamento delle spese, il giudice deve motivare il passaggio logico dalla soccombenza virtuale alla eventuale compensazione totale o parziale, evitando statuizioni sganciate dall'effettivo esito delle singole domande.
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