Cassazione Civile, Ordinanza n. 14951/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un automobilista ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in seguito all'investimento di un cinghiale che aveva attraversato improvvisamente la strada all'interno del Parco della Maiella. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale, in appello proposto dalla Regione Abruzzo, aveva riformato la decisione ritenendo che la responsabilità dovesse essere ascritta all'ente Parco, quale soggetto cui la legge attribuisce il controllo della fauna selvatica all'interno del parco. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha denunciato violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. e della l. n. 157 del 1992, sostenendo che la legittimazione passiva spettasse comunque alla Regione, in quanto titolare del controllo della fauna e degli obblighi di selezione ecologica; ha inoltre contestato la qualificazione della responsabilità ex art. 2043 c.c., ritenendo applicabile l'art. 2052 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché, in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale, la regola generale della legittimazione passiva della Regione è derogata dalla disciplina speciale che attribuisce all'ente Parco la funzione di controllo sulla fauna. Pertanto la responsabilità e la legittimazione passiva spettano all'ente Parco e non alla Regione. La Corte ha aggiunto che, una volta esclusa la Regione quale soggetto passivamente legittimato, resta irrilevante stabilire se il titolo della responsabilità sia l'art. 2043 c.c. oppure l'art. 2052 c.c. Ha compensato le spese per i mutamenti giurisprudenziali e la difficoltà di individuare il soggetto legittimato passivo. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma invocata dal ricorrente e come base dell'azione risarcitoria; la Corte osserva che, nel caso di danni da fauna selvatica in un parco nazionale, la questione del titolo di responsabilità è irrilevante se il convenuto non è il soggetto passivamente legittimato.
È citato solo come norma invocata nel ricorso; il testo non sviluppa una specifica interpretazione applicativa.
È richiamato dal ricorrente quale titolo corretto della responsabilità per danno da fauna selvatica; la Corte afferma che la questione del titolo va valutata solo rispetto al soggetto effettivamente legittimato.
È richiamata come disciplina generale della fauna selvatica e delle competenze regionali; la Corte la considera derogata dalla lex specialis relativa al parco nazionale.
È indicata come legge speciale che attribuisce all'ente Parco la funzione di controllo sulla fauna selvatica all'interno del parco nazionale, derogando alla disciplina generale regionale.
artt. 1, 9 e 19 l. n. 157 del 1992
Sono richiamati come disposizioni che fissano le competenze generali della Regione in materia di fauna, ma che cedono di fronte alla disciplina speciale del parco nazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per la statuizione sull'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nei danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un parco nazionale, la legittimazione passiva non compete alla Regione quando una legge speciale attribuisce all'ente parco il controllo della fauna.
- La disciplina speciale che riserva a un determinato ente il controllo e la prevenzione dei danni da fauna prevale sulla disciplina generale che assegna compiti più ampi alla Regione in materia di fauna selvatica.
- Quando il convenuto non è il soggetto passivamente legittimato, diventa irrilevante stabilire se la responsabilità sia da ricondurre all'art. 2043 c.c. o all'art. 2052 c.c., poiché tale qualificazione presuppone l'individuazione del corretto debitore della pretesa risarcitoria.
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