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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01600/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal sequestro preventivo di una società e dalla successiva decisione degli amministratori giudiziari di non subentrare in un rapporto di lavoro pendente, con conseguente comunicazione di risoluzione del rapporto. La lavoratrice ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’atto di risoluzione, sostenendo in sintesi: che il subentro della procedura nel rapporto si fosse comunque realizzato per facta concludentia, nonostante il ritardo nella comunicazione; che, in ogni caso, il difetto di autorizzazione del giudice delegato non potesse determinare la nullità dell’atto, non essendo espressamente prevista; che la disciplina antimafia dovesse essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, imponendo l’applicazione della disciplina generale dei licenziamenti, quindi la necessità di giusta causa o giustificato motivo; che la Corte territoriale avesse erroneamente richiamato anche l’art. 35 del d.lgs. n. 159 del 2011, norma che non autorizzerebbe il licenziamento dei parenti del proposto; e, in subordine, che dovesse essere sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 56 del medesimo decreto per asserita violazione degli artt. 1, 3, 4, 24, 27, 35, 41, 76 e 117 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che, nei rapporti di lavoro pendenti al momento del sequestro, il subentro dell’amministratore giudiziario non operi automaticamente ma richieda il previo provvedimento autorizzativo del giudice delegato; in mancanza, la prosecuzione del rapporto non può derivare da comportamenti concludenti e la prestazione lavorativa eventualmente resa assume rilievo, semmai, ai fini dell’art. 2126 c.c. Ha inoltre affermato che la disciplina speciale antimafia costituisce norma imperativa, sorretta da esigenze di ordine pubblico, sicché l’atto compiuto senza l’autorizzazione richiesta è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c., senza che il meccanismo di reclamo previsto dall’art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 possa valere come convalida. Ha poi escluso che la risoluzione in questione integri un licenziamento ad nutum, trattandosi di fattispecie tipica prevista dalla legge speciale e distinta dal recesso ordinario, pur necessitante di motivazione e controllo giurisdizionale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata esclusivamente sull’art. 56, mentre il richiamo all’art. 35 era stato utilizzato solo per individuare i soggetti rispetto ai quali può rendersi opportuno non proseguire il rapporto. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui prospettava direttamente la violazione di norme costituzionali e comunque infondato quanto alla questione di legittimità costituzionale, poiché la risoluzione ex art. 56 è fattispecie tipica e sottoposta a controllo giurisdizionale, non assimilabile al licenziamento ordinario. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011

    "Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti"

    Il reclamo contro gli atti dell’amministratore giudiziario è un meccanismo di controllo, ma la sua mancata attivazione non sana né convalida l’atto compiuto in difetto di autorizzazione.

  • art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011

    "Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto ... ovvero di risolvere il contratto"

    Il subentro o la risoluzione dei contratti pendenti richiedono il previo provvedimento autorizzativo del giudice delegato; senza autorizzazione non vi è valido subentro né prosecuzione del rapporto di lavoro.

  • art. 35 d.lgs. n. 159 del 2011

    "Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento é stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi (...). Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario"

    La norma è richiamata per individuare i soggetti legati al proposto rispetto ai quali può porsi il problema della prosecuzione o dello scioglimento del rapporto, anche in relazione alle funzioni concretamente svolte.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il rapporto avrebbe potuto proseguire per comportamento concludente.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che mancava un requisito di validità diverso da quelli previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla formazione del consenso contrattuale e alla pretesa prosecuzione del rapporto.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    L’atto compiuto in violazione della norma imperativa speciale è nullo per nullità virtuale.

  • art. 2126 c.c.

    La prestazione eventualmente resa in assenza di valido subentro può rilevare solo ai fini del rapporto di lavoro di fatto.

  • art. 3, l. n. 604 del 1966

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che lo scioglimento avrebbe dovuto essere assoggettato alla disciplina ordinaria dei licenziamenti.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dalla ricorrente per una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina speciale.

  • artt. 1, 4, 24, 27, 35, 41, 76 e 117 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a fondamento della questione di legittimità costituzionale della disciplina speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime dei rapporti pendenti relativo a beni o aziende sottoposti a sequestro preventivo, il subentro dell’amministratore giudiziario non si produce automaticamente, ma presuppone un espresso provvedimento autorizzativo del giudice delegato.
  • In assenza dell’autorizzazione richiesta dalla disciplina speciale, non è configurabile una valida prosecuzione del rapporto per facta concludentia né una sanatoria implicita dell’atto compiuto.
  • La violazione di una norma imperativa posta a presidio di interessi pubblici rilevanti determina la nullità virtuale dell’atto, anche quando la nullità non sia espressamente prevista dalla disposizione speciale.
  • Il meccanismo di reclamo contro gli atti dell’amministratore giudiziario è strumento di controllo giurisdizionale, ma il suo mancato esperimento non equivale a convalida dell’atto illegittimo.
  • La risoluzione del rapporto di lavoro nell’ambito della disciplina antimafia, quando prevista dalla legge speciale e autorizzata dall’autorità giudiziaria, costituisce fattispecie tipica distinta dal licenziamento ordinario e non è soggetta automaticamente alla disciplina generale della L. n. 604 del 1966.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile se censura un passaggio motivazionale solo apparente o non decisivo rispetto alla decisione.
  • La questione di legittimità costituzionale non può essere dedotta direttamente come vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma richiede la contestazione della norma applicata e la prospettazione del contrasto con i parametri costituzionali tramite l’apposita eccezione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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