Cassazione Civile, Ordinanza n. 28710/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta originariamente da un soggetto che aveva chiesto di accertare che un terreno con sovrastante fabbricato non appartenesse al demanio marittimo e che, in ogni caso, fosse stato usucapito. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'area era stata data in concessione per mantenervi un manufatto ad uso cinematografico e una parte agricola; inoltre era stata oggetto di delimitazione del confine demaniale ai sensi dell'art. 32 cod. nav. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 167 c.p.c. per tardività e quindi inammissibilità della domanda riconvenzionale restitutoria e risarcitoria dell'amministrazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il bene contestato sarebbe stato solo una porzione di terreno retrostante il fabbricato e non anche il fabbricato stesso; 3) violazione dell'art. 32 cod. nav. per mancata partecipazione del ricorrente alle operazioni di delimitazione del confine demaniale, che renderebbe il verbale non opponibile; 4) violazione dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 32 cod. nav., sostenendo che la delimitazione non fosse opponibile agli interessati esclusi dal procedimento e che il terreno fosse rimasto di proprietà dell'ente di riforma agraria e non demaniale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, trattandosi di giudizio riassunto iniziato prima dell'entrata in vigore della riforma del 1990, non si applicava il termine perentorio di cui all'art. 166 c.p.c. come modificato dalla L. 353/1990. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a una diversa lettura della domanda e delle risultanze di merito. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, osservando che non è deducibile in cassazione un vizio del procedimento amministrativo di delimitazione e, comunque, che la decisione di merito si fondava soprattutto sull'assenza dei presupposti dell'usucapione, poiché il dante causa aveva avuto inizialmente la disponibilità dell'area come concessionario, quindi in mera detenzione e non con possesso utile ad usucapire. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione della tardività della domanda riconvenzionale è stata ritenuta infondata perché la disciplina invocata non era applicabile al giudizio in corso.
Il termine di costituzione del convenuto non operava, nel caso concreto, come causa di inammissibilità della riconvenzionale per la disciplina temporale applicabile al processo.
L. n. 353/1990
La Corte ha rilevato che la riforma non si applicava al giudizio riassunto iniziato prima della sua entrata in vigore, poiché l'art. 92 ne fissa l'efficacia dal 1 gennaio 1993.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato giudicato inammissibile perché non riguardava un omesso esame di fatto storico decisivo, ma una richiesta di rivalutazione del merito.
La Corte ha escluso che in cassazione fosse deducibile il vizio del procedimento amministrativo di delimitazione del confine demaniale; in ogni caso, la questione era recessiva rispetto alla mancanza dei presupposti dell'usucapione.
L'usucapione è stata esclusa per difetto di possesso qualificato, essendo l'originaria disponibilità del bene riconducibile a una concessione demaniale e dunque a mera detenzione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato applicato l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- La tardività della domanda riconvenzionale va valutata alla stregua della disciplina processuale concretamente applicabile al giudizio; se il processo è soggetto al regime previgente alla riforma, non opera il termine perentorio introdotto successivamente.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie o della domanda: il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una rivalutazione del merito.
- Il vizio del procedimento amministrativo di delimitazione del confine demaniale non è, di regola, deducibile come motivo di ricorso per cassazione se la decisione impugnata si fonda autonomamente su ragioni decisive diverse, come il difetto dei presupposti dell'usucapione.
- La disponibilità del bene derivante da concessione demaniale integra mera detenzione e non possesso utile ad usucapire; per l'usucapione occorre un possesso qualificato, esercitato come proprietario e non in forza di un titolo che riconosce il potere altrui.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una ratio assorbente e autonoma, le censure dirette a contestare un profilo ulteriore o secondario risultano inidonee a scalfire la statuizione.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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