Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo relativo a nove cartelle di pagamento, deducendo l’omessa o irregolare notificazione delle cartelle sottostanti, l’inesistenza giuridica del titolo esecutivo, la prescrizione e/o decadenza delle pretese tributarie. In primo e secondo grado il giudice di merito aveva ritenuto rituale la notifica delle cartelle da parte dell’agente della riscossione. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: il primo denunciava, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto controverso e la violazione del principio di non contestazione in relazione al disconoscimento delle fotocopie; il secondo lamentava nullità della sentenza per omessa motivazione su eccezioni relative a prescrizione, mancata produzione del "can", irregolarità dell’iter notificatorio in caso di irreperibilità relativa e notifica a mezzo posta privata; il terzo deduceva nullità della sentenza e delle notifiche di due cartelle, inesistenza del titolo esecutivo ed errore di diritto sulla notificazione via PEC.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo originario, perché la controversia aveva ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle sottostanti in difetto dei presupposti oggi richiesti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come interpretato alla luce di Cass. SS.UU. n. 26283/2022. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo sul ricorso introduttivo, ha dichiarato la domanda inammissibile ab origine, ex art. 100 c.p.c., poiché la causa non poteva essere proposta. Le spese sono state regolate in conseguenza, secondo quanto emerge dal testo solo parzialmente riportato.
Norme richiamate
Viene richiamato per qualificare i motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito delle singole doglianze perché rileva d’ufficio l’inammissibilità originaria della domanda.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012
È citato come norma che ha modificato la formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendo il vizio denunciabile.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
L’estratto di ruolo non è impugnabile, neppure unitamente alle cartelle asseritamente non notificate, salvo specifiche ipotesi tassative di pregiudizio indicate dalla norma.
È richiamato come disposizione che ha introdotto la disciplina limitativa dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
È citata in relazione alla conversione del d.l. n. 146/2021.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È uno dei casi tassativi in cui l’iscrizione a ruolo può essere direttamente impugnata per il pregiudizio a una procedura di appalto.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
È richiamato come ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio che consente l’impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
È citato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini della verifica collegata all’art. 48-bis d.P.R. 602/1973.
La domanda è dichiarata inammissibile perché manca l’interesse ad agire, essendo la causa proposta in difetto dei presupposti di legge.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato per la possibilità di decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando la causa non poteva essere proposta.
artt. 3, 24 e 113 Cost.
Sono menzionati nel richiamo alla sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo, anche se accompagnata dalle cartelle che si assumono non ritualmente notificate, è ammissibile solo nei casi tassativi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio nelle specifiche ipotesi previste dalla legge.
- Nel processo tributario l’interesse ad agire non può essere desunto in via astratta dalla mera conoscenza dell’iscrizione a ruolo: occorre un pregiudizio attuale e concreto, altrimenti il ricorso è inammissibile ex art. 100 c.p.c.
- Quando la causa è stata proposta in difetto originario dei presupposti di ammissibilità, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile la domanda introduttiva senza rinvio.
- Le doglianze di merito sulla ritualità delle notifiche e sulla prescrizione diventano irrilevanti se la domanda è inammissibile ab origine per difetto di interesse o per carenza del presupposto processuale di impugnazione.
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