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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33243/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla sospensione, da parte dell'ufficio tecnico comunale, degli effetti di un permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di una nuova porcilaia e di un box contumaciale su terreno agricolo, con diffida a iniziare i lavori. Il destinatario del titolo impugnò l'atto davanti al TAR, chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno, sostenendo che non fossero necessari la designazione dell'impresa esecutrice e il DURC, perché si trattava di lavori preparatori eseguibili in economia e in proprio. Il TAR accolse la domanda, ma il Consiglio di Stato, in appello del comune, riformò la decisione ritenendo che l'intervento edilizio fosse unitario e di notevole rilevanza costruttiva, tale da non rientrare nei lavori in economia, anche per la rilevanza edilizia dello sbancamento e delle opere in cemento armato. Con il ricorso per cassazione, il privato dedusse: (1) violazione degli artt. 90 e 98 del d.lgs. n. 81 del 2008 e della l. n. 73 del 2010, assumendo che la normativa speciale consentisse il frazionamento dei lavori e l'esecuzione in proprio della sola fase di sbancamento, senza obbligo di DURC; (2) violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione alla quantificazione del danno, ritenuta erroneamente irrisoria.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, non per denunciare errores in iudicando o vizi di interpretazione delle norme o del fatto. Poiché i motivi dedotti miravano in sostanza a contestare la correttezza dell'interpretazione data dal giudice amministrativo e la valutazione in fatto dell'intervento edilizio, la censura è stata ritenuta estranea ai limiti del sindacato della Corte. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e, ravvisando un uso improprio del ricorso per cassazione come tentativo di ottenere un controllo diretto sulla legittimità della decisione amministrativa, ha applicato l'art. 96, terzo comma, c.p.c., liquidando una somma aggiuntiva a titolo di responsabilità processuale aggravata. È stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    Le sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite soltanto per motivi di giurisdizione.

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    Il controllo affidato alla Corte riguarda il limite esterno della giurisdizione.

  • art. 90 d.lgs. n. 81 del 2008

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esclusione dell'obbligo di DURC nei lavori in economia.

  • art. 98 d.lgs. n. 81 del 2008

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la frazionabilità dei lavori e la possibilità di esecuzione in proprio di una parte dell'intervento.

  • l. n. 73 del 2010

    Richiamata dal ricorrente quale normativa speciale favorevole alla tesi dell'esecuzione in economia.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della domanda risarcitoria e della censura sulla quantificazione del danno.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte lo applica per sanzionare l'uso improprio del ricorso per cassazione, liquidando una somma equitativa aggiuntiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Le sentenze del Consiglio di Stato sono ricorribili in cassazione dinanzi alle Sezioni Unite esclusivamente per vizi attinenti alla giurisdizione; non è consentito trasformare tale rimedio in un terzo grado di merito o di legittimità sulla corretta interpretazione delle norme applicate dal giudice amministrativo.
  • Il sindacato delle Sezioni Unite sul limite esterno della giurisdizione non comprende il controllo sugli errores in iudicando, né sulle valutazioni interpretative o di fatto compiute dal Consiglio di Stato, anche quando si prospetti un errore grave o intenso.
  • Quando il ricorso per cassazione contro una sentenza del giudice amministrativo è utilizzato per ottenere un riesame diretto della decisione nel merito, la condotta può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
  • La condanna per responsabilità processuale aggravata non deriva automaticamente dall'inammissibilità del ricorso, ma richiede la verifica di un uso improprio e strumentale dello strumento impugnatorio.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

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