Sentenza del 15/06/2020 n. 54 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava le cartelle di pagamento collegate ai tre ruoli, deducendo: la mancata sottoscrizione dei ruoli da parte del titolare dell’Ufficio o di un delegato; l’omessa o irregolare notifica delle cartelle e la conseguente mancata conoscenza degli atti; l’insussistenza del debito e la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscuoterlo. In appello sosteneva inoltre che, una volta ritenuti ammissibili i ricorsi perché le cartelle non risultavano notificate, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accoglierli e annullare gli atti. Contestava anche la documentazione informatica depositata dall’Ufficio.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello e confermato la legittimità delle cartelle e dei ruoli, pur correggendo la motivazione della sentenza di primo grado. Ha accertato che le tre cartelle erano state regolarmente notificate via PEC, rispettivamente il 22 agosto 2017, il 6 settembre 2017 e il 16 aprile 2018, all’indirizzo risultante dal registro INI-PEC. I file originali nativi in formato .eml, depositati dall’Ufficio il 7 giugno 2019, hanno pieno valore probatorio senza attestazione di conformità; la relativa nota di deposito era stata presentata telematicamente. Poiché le cartelle non erano state impugnate tempestivamente, sono divenute definitive e i ricorsi introduttivi sono inammissibili. La questione della decadenza, ritenuta infondata in primo grado per la pretesa relativa al 2014, non è stata riesaminata nel merito in appello, deciso applicando il principio della ragione più liquida. Spese di entrambi i gradi integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
Art. 23-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
Nell'odierna vertenza l'ufficio, in data 07.06.2019, ha prodotto i documenti informatici originali nativi, file con estensione eml; riguardanti sia le ricevute di accettazione, sia le ricevute di avvenuta consegna, sia le cartelle di pagamento oggetto di notifica. In ragione di ciò tale documentazione ha, per come previsto dalla norma, pieno valore e quindi piena valenza probatoria, valenza che non è subordinata all'attestazione di conformità all'originale proprio perché l'art. 23 bis comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005 non la richiede.
Il messaggio PEC prodotto nel suo formato nativo .eml è un duplicato informatico e ha il medesimo valore probatorio dell’originale senza necessità di attestazione di conformità.
Art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
allorquando il documento informatico prodotto in giudizio ha l'estensione pdf esso rappresenta la copia informatica di cui al secondo comma dell'art. 23 bis del D.Lgs. n. 82/2005 la cui efficacia è subordinata all'attestazione di conformità all'originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Diversamente dal duplicato nativo .eml, una copia informatica in formato PDF necessita dell’attestazione di conformità all’originale da parte di un pubblico ufficiale autorizzato.
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Le cartelle di pagamento conseguenti ai ruoli oggetto di impugnazione risultano essere state notificate correttamente a mezzo PEC all'indirizzo della società ricorrente .. ai sensi degli artt. 26 del DPR n. 602/1973 e 60 del DPR 600/1973.
La notifica via PEC è stata ritenuta regolare perché effettuata all’indirizzo risultante dal registro INI-PEC e comprovata dalle ricevute del sistema di posta certificata.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Le cartelle di pagamento conseguenti ai ruoli oggetto di impugnazione risultano essere state notificate correttamente a mezzo PEC all'indirizzo della società ricorrente .. ai sensi degli artt. 26 del DPR n. 602/1973 e 60 del DPR 600/1973.
La disposizione è richiamata quale fondamento della regolarità della notificazione delle cartelle a mezzo PEC, secondo le modalità applicate al caso concreto.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
In conseguenza dell'intervenuta prova della notifica regolare delle cartelle di pagamento si ricava, stante la mancata tempestiva impugnazione delle stesse nei termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, la definitività delle cartelle stesse e pertanto l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi.
Una cartella regolarmente notificata deve essere impugnata entro il termine previsto; se il contribuente non lo fa, essa diviene definitiva e il successivo ricorso contro di essa è inammissibile.
Artt. 24 e 111 della Costituzione
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5 sent. 11458/2018).
Il giudice può decidere la controversia sulla questione più semplice e immediatamente risolutiva, anche se logicamente subordinata, senza esaminare prima tutte le altre questioni.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5 sent. 11458/2018).
Nel quadro della ragione più liquida, l’ordine logico di esame delle questioni può cedere alla soluzione di quella che consente di definire più agevolmente il giudizio.
Massime di principio
- La contestazione della conformità documentale non rende inutilizzabile qualsiasi prova informatica: occorre distinguere tra duplicato nativo e copia. Il file .eml, se è il documento originale nativo, può provare la PEC senza attestazione di conformità; una copia informatica in PDF richiede invece l’attestazione prevista dalla disciplina applicabile.
- Per contestare la notifica di una cartella occorre considerare sia la prova delle ricevute PEC sia la correttezza dell’indirizzo destinatario, verificato nel registro pertinente. Se tali elementi dimostrano una notifica regolare, decorre il termine per impugnare.
- La mancata impugnazione tempestiva di una cartella regolarmente notificata la rende definitiva; un ricorso successivo contro la cartella può quindi essere dichiarato inammissibile, senza che sia necessario decidere nel merito ogni contestazione relativa al debito.
- Il principio della ragione più liquida consente al giudice di risolvere il caso sulla questione più immediata e decisiva, tralasciando le altre quando la loro trattazione non è necessaria per definire la controversia.
- L’esito di primo grado può essere confermato anche con una motivazione diversa: in questo caso è stata superata la conclusione iniziale sull’insufficiente prova della notifica, perché in appello sono stati prodotti i file PEC nativi ritenuti idonei.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 giu 2020Sentenza del 15/06/2020 n. 437 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 15 giu 2020Sentenza del 15/06/2020 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 15 giu 2020Sentenza del 15/06/2020 n. 441 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 15 giu 2020Sentenza del 15/06/2020 n. 745 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 15 giu 2020Sentenza del 15/06/2020 n. 766 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 15 giu 2020Sentenza del 15/06/2020 n. 3232 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →