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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36511/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Il proprietario di un immobile vicino ha convenuto in giudizio il conduttore dell'immobile contiguo e la proprietaria pubblica del medesimo bene, deducendo che alcune vedute aperte verso il proprio fondo violavano le distanze legali e chiedendo la chiusura delle aperture, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. In primo grado le domande sono state rigettate e, su domanda riconvenzionale del conduttore, è stata dichiarata l'usucapione della servitù di veduta. In appello, invece, sono state accolte le domande del proprietario vicino, con condanna della proprietaria dell'immobile alla chiusura delle aperture e di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale. La proprietaria dell'immobile ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 1587 e 1590 c.c. per contestare la propria legittimazione passiva; violazione dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001; violazione dell'art. 2043 c.c.; violazione dell'art. 2051 c.c. La ricorrente sosteneva, in sostanza, di non poter essere destinataria né dell'ordine di ripristino, perché le opere erano state realizzate dal conduttore, né della condanna risarcitoria, contestando anche il richiamo alla responsabilità da cose in custodia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto che l'azione ripristinatoria, qualificata come azione reale di natura negatoria servitutis, debba essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario del fondo dal quale proviene la veduta abusiva, mentre l'azione risarcitoria per il danno derivante dalla violazione delle distanze legali può essere proposta anche contro l'autore materiale della costruzione. La Corte ha inoltre chiarito che il richiamo all'art. 35 D.P.R. 380/2001 era inconferente, perché la disciplina degli abusi edilizi e la relativa responsabilità amministrativa non incidono sulle azioni civili a tutela della proprietà; ha precisato che l'art. 2043 c.c. non viene direttamente in rilievo rispetto all'azione reale di ripristino; ha infine corretto la motivazione della sentenza impugnata, ritenendo comunque conforme a diritto la condanna solidale al risarcimento del danno, anche se la responsabilità va ricondotta all'art. 872 c.c. e non all'art. 2051 c.c. La decisione di merito è stata dunque integralmente confermata, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1587 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la propria posizione passiva, ma ritenuto non decisivo ai fini della tutela civilistica delle distanze legali

  • art. 1590 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per negare la propria responsabilità quale locatore/proprietario, ma ritenuto non pertinente rispetto all'azione reale proposta

  • art. 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    ritenuto inconferente, perché disciplina profili amministrativi degli abusi edilizi, non le azioni civili reali di tutela delle distanze

  • art. 2043 c.c.

    non direttamente applicabile all'azione reale di ripristino; la domanda risarcitoria va piuttosto ricondotta alla speciale disciplina dell'art. 872 c.c.

  • art. 2051 c.c.

    richiamo non pertinente nel caso concreto, poiché la responsabilità per il danno da veduta abusiva non dipende dal potere di custodia sulla costruzione

  • art. 872 c.c.

    è la norma di riferimento per l'azione risarcitoria conseguente alla violazione delle distanze legali; fonda sia la tutela ripristinatoria sia quella risarcitoria nei limiti precisati dalla giurisprudenza richiamata

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fonte del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie

Massime di principio

  • In materia di distanze legali tra costruzioni, il proprietario del fondo danneggiato dispone di due tutele distinte: l'azione ripristinatoria reale, diretta all'eliminazione dell'opera abusiva o alla chiusura della veduta, e l'azione risarcitoria obbligatoria per il pregiudizio patrimoniale subito.
  • L'azione ripristinatoria per violazione delle distanze o per veduta abusiva, essendo azione reale di tipo negatorio servitutis, deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui proviene l'illegittima imposizione della servitù, anche se l'opera sia stata materialmente eseguita da altri.
  • L'azione risarcitoria per il danno derivante dalla violazione delle distanze legali può essere proposta anche contro l'autore materiale della costruzione e, se del caso, anche contro il proprietario del fondo, in quanto entrambi possono concorrere nella causazione dell'illecito.
  • La disciplina amministrativa degli abusi edilizi non sostituisce né condiziona le azioni civili a tutela della proprietà e delle distanze legali, che rispondono a logiche diverse e autonomamente applicabili.
  • Nelle controversie sulle distanze legali, il riferimento all'art. 2051 c.c. non è necessario per fondare la responsabilità del proprietario del fondo dal quale deriva la veduta abusiva, essendo sufficiente la ricostruzione dell'illecito nell'ambito dell'art. 872 c.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàResponsabilità da cose e animali
RamiDiritti realiResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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