Sentenza del 22/01/2018 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Iscrizione ipotecaria - Comunicazione preventiva - Omessa indicazione estremi catastali - Atto non provvedimentale - Vizio motivazione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti contestavano la validità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria notificata ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 602/1973, deducendo carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 7 della legge 212/2000, mancata allegazione delle cartelle, omessa indicazione degli estremi catastali e delle rendite degli immobili, nonché mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. L'agente della riscossione ha sostenuto che il preavviso fosse una comunicazione cautelare e informativa, priva di natura provvedimentale e di effetti immediati sul patrimonio del debitore, e che nessuna norma imponesse l'indicazione preventiva dei dati catastali o delle rendite.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'agente della riscossione e riformato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la comunicazione preventiva. Ha stabilito che il preavviso d'ipoteca ha funzione cautelare-informativa e costituisce un invito al pagamento di un debito già consolidato e portato da titolo esecutivo, finalizzato a consentire al contribuente di evitare l'iscrizione ipotecaria. Non trattandosi di un provvedimento lesivo immediato, non è stato ritenuto applicabile l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 7 della legge 212/2000. È stata inoltre esclusa la necessità di indicare nel preavviso gli estremi catastali e le rendite degli immobili, dati conoscibili con la successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione. Il ricorso dei contribuenti è stato quindi rigettato, con condanna al pagamento di 2.500 euro per le spese del grado. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata notifica ai soci è stata sanata mediante integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973
Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria
La comunicazione preventiva ha natura cautelare e informativa e precede l'eventuale iscrizione ipotecaria, senza produrre autonomamente effetti patrimoniali immediati.
Art. 7, legge 212/2000
Obbligo di motivazione e contraddittorio endoprocedimentale
Secondo la sentenza, non trova applicazione al preavviso d'ipoteca in quanto esso non è un provvedimento amministrativo lesivo, ma una comunicazione preliminare volta a sollecitare il pagamento.
Art. 3, legge 241/1990
Obbligo di motivazione degli atti amministrativi
La sua violazione è stata esclusa perché la comunicazione preventiva, per la sua natura non provvedimentale, non richiede una motivazione estesa all'individuazione preventiva degli immobili.
Art. 53, D.Lgs. 546/1992
Requisiti e notificazione dell'appello
L'originaria mancata notificazione dell'appello ai soci è stata sanata mediante integrazione del contraddittorio disposta dal giudice.
Cassazione civile, sentenza n. 24258/2014
È stato richiamato il principio secondo cui l'agente della riscossione non è obbligato a indicare nella comunicazione preventiva d'ipoteca gli estremi catastali né le rendite degli immobili; tali dati possono essere comunicati con l'avviso dell'avvenuta iscrizione.
Massime di principio
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto comunicazione preventiva e non provvedimento immediatamente lesivo, serve principalmente a informare e consentire il pagamento del debito prima dell'iscrizione.
- L'omessa indicazione nel preavviso degli estremi catastali e delle rendite degli immobili, di per sé, non determina un vizio di motivazione se la normativa applicabile non impone tali indicazioni.
- Il contraddittorio preventivo non è automaticamente necessario per ogni atto della riscossione: occorre verificare se l'atto produca effetti immediati e lesivi oppure abbia una funzione meramente informativa e cautelare.
- La legittimità del preavviso presuppone comunque l'esistenza di un debito tributario definitivo o comunque portato da titolo esecutivo e correttamente riferibile al contribuente.
- La comunicazione preventiva non esclude la possibilità di contestare il debito sottostante, la regolarità della notificazione delle cartelle, la decadenza dalla rateizzazione o eventuali vizi propri dell'effettiva iscrizione ipotecaria.
- Nel processo tributario, quando sussiste un litisconsorzio necessario tra società e soci, l'impugnazione deve essere notificata a tutti i soggetti interessati; tuttavia, l'irregolarità può essere sanata tramite integrazione del contraddittorio se disposta dal giudice.
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