Sentenza del 22/01/2018 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento TARSU - nullità per vizio di incompetenza della Giunta Comunale - non sussiste - Violazione dell'art.64 comma 1, del D.lgs - non sussiste - Successive delibere della Giunta Comunale non suscettibili di estensione - Avviso di accertamento legittimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento TARSU, deducendo l’incompetenza della Giunta comunale ad adottare le delibere di variazione tariffaria e la violazione dell’art. 64, comma 1, del d.lgs. richiamato, in relazione alla tariffa commisurata all’anno solare e all’autonomia dell’obbligazione tributaria. Ha inoltre invocato l’annullamento di una precedente delibera della Giunta, disposto dal TAR Sicilia con sentenza n. 1550/2009, per sostenere l’illegittimità della pretesa.
La decisione
Il ricorso è stato respinto e l’avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo. È escluso il vizio di incompetenza della Giunta: l’art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo le attribuisce il potere di variare tariffe e aliquote dei tributi comunali nei limiti di legge o fissati dal Consiglio comunale, secondo quanto confermato dal C.G.A. con sentenza n. 64/2012. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 64, comma 1: la TARSU è dovuta per ciascun anno solare e ogni deliberazione tariffaria è una nuova determinazione autonoma, sicché l’annullamento della delibera relativa a un’annualità non si estende automaticamente agli anni successivi. La disapplicazione della delibera illegittima non può inoltre essere disposta d’ufficio dal giudice tributario, ma richiede che il relativo vizio sia stato dedotto dal contribuente come motivo di ricorso. Il testo fornito non indica importi, date dell’avviso o statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo
Attribuisce alla Giunta comunale il potere di variare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali, entro i limiti stabiliti dalla legge o dal Consiglio comunale; in base a tale previsione, la delibera tariffaria non è viziata da incompetenza.
Art. 64, comma 1, del d.lgs. richiamato nel testo
La Tarsu è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa e l’obbligazione tributaria riguardano ciascun anno solare autonomamente; l’annullamento di una deliberazione tariffaria relativa a un anno non determina, da solo, l’invalidità delle deliberazioni adottate per le annualità successive.
Art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il potere del giudice tributario di disapplicare i regolamenti amministrativi illegittimi posti a fondamento della pretesa impositiva dell'erario, non può essere esercitato d'ufficio, ma solo se il vizio di illegittimità del regolamento presupposto sia stato debitamente dedotto come motivo di ricorso dal contribuente
La disapplicazione della disciplina amministrativa presupposta non è una pronuncia d’ufficio: il contribuente deve dedurre nel ricorso il relativo vizio di illegittimità.
Massime di principio
- Per i tributi commisurati ad anno solare, ogni annualità costituisce un’obbligazione autonoma e la delibera tariffaria annuale è una nuova determinazione amministrativa. L’annullamento della delibera di un anno non si estende automaticamente alle annualità successive, anche se la tariffa viene confermata.
- La competenza della Giunta a variare tariffe tributarie va verificata alla luce delle attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto comunale; nel caso descritto, lo Statuto di Palermo le riconosce tale potere entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale.
- Chi chiede al giudice tributario di disapplicare un regolamento o un atto amministrativo presupposto deve dedurne l’illegittimità come motivo di ricorso; il giudice non procede alla disapplicazione d’ufficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 305 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 315 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 22 gen 2018Sentenza del 22/01/2018 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →