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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Provvedimento di diniego rimborso IRPEF - Termine di decadenza oltre 48 mesi - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il diniego di rimborso dell’IRPEF, sostenendo che il termine di decadenza per presentare la richiesta dovesse decorrere dalla successiva pronuncia che aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione europea la norma sulla quale si basava il pagamento, anziché dalla data del versamento. Il testo non indica gli importi, le date dei pagamenti o della richiesta, né ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

È stato confermato il diniego: ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, il termine di decadenza di 48 mesi decorre dalla data del versamento, anche quando il pagamento sia stato effettuato in applicazione di una norma successivamente dichiarata contraria al diritto dell’Unione europea. Il principio vale anche per pagamenti fondati su norme poi dichiarate incostituzionali. Il testo fornito non specifica il giudice, il grado, la data della decisione, l’esito dei singoli gradi o la statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Anche quando "l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di Giustizia, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, di cui all'art.38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia, che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario".

    Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal versamento dell’imposta, non dalla successiva pronuncia che accerta l’incompatibilità della norma applicata con il diritto UE. Il termine opera per le ipotesi di inesistenza dell’obbligazione, senza distinguere tra pagamento erroneo e pagamento effettuato in base a una norma poi ritenuta incompatibile con il diritto UE o dichiarata incostituzionale.

Massime di principio

  • Per le richieste di rimborso delle imposte sui redditi disciplinate dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, il contribuente deve calcolare il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del pagamento.
  • Una successiva pronuncia della Corte di giustizia che dichiari una norma incompatibile con il diritto UE non fa decorrere nuovamente il termine né lo sposta in avanti.
  • Il principio si applica anche ai pagamenti effettuati in base a norme successivamente dichiarate incostituzionali; occorre quindi presentare la richiesta di rimborso entro il termine calcolato dal versamento.

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