Sentenza del 22/01/2018 n. 315 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Diniego di rimborso IRAP - Presenza di Adesione definizione automatica Legge 289/2002 - Conseguente legittimità del diniego
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il diniego del rimborso IRAP relativo ad annualità per le quali aveva aderito alla definizione automatica prevista dalla Legge n. 289/2002. La questione era se, dopo l’adesione, fosse ancora possibile modificare le dichiarazioni o ottenere rimborsi e crediti, anche invocando agevolazioni non richieste in precedenza.
La decisione
Il diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo. Ai sensi dell’art. 9, comma 9, della Legge n. 289/2002, l’adesione ha reso definitive le liquidazioni risultanti dalle dichiarazioni interessate: non sono più modificabili i dati dichiarati né gli importi di rimborsi e crediti, e non possono essere riconosciute agevolazioni non richieste in precedenza. L’adesione comporta quindi, rispetto alle annualità sanate, la rinuncia implicita alla successiva pretesa di rimborso. Il testo fornito non indica importi, date, grado di giudizio o statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 9, comma 9, Legge n. 289/2002
Negli anni interessati al rimborso Irap, il contribuente che ha aderito al condono fiscale previsto dalla Legge n. 289/2002, ha reso definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalle relative dichiarazioni dei redditi con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate, non rilevano più, infatti, variazioni dei dati dichiarati, non è più modificabile l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza (art.9 comma 9, della Legge n. 289/2002).
L’adesione alla definizione automatica consolida la liquidazione delle imposte e le dichiarazioni relative alle annualità interessate. Dopo la sanatoria non è possibile correggere i dati dichiarati per ottenere ulteriori rimborsi o crediti, né far valere esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata che rende definitive le dichiarazioni per determinate annualità, non può successivamente modificarle per ottenere rimborsi o crediti riferiti agli stessi periodi.
- L’adesione può comportare la rinuncia implicita a pretese incompatibili con la liquidazione consolidata, comprese richieste di agevolazioni non avanzate nella dichiarazione originaria.
- Prima di aderire a una sanatoria occorre verificare se vi siano rimborsi o agevolazioni da richiedere per le annualità coinvolte, poiché la definizione può precluderne il successivo riconoscimento.
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