Sentenza del 22/01/2018 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi d'impresa - Spese di pubblicità sostenute nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche - Presunzione legale di inerenza/deducibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese sostenute per sponsorizzare un’associazione sportiva dilettantistica. Il testo fornito enuncia il principio applicabile, ma non identifica le parti, l’atto impugnato, gli importi o i motivi specifici del ricorso.
La decisione
Secondo il principio richiamato dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 8981 del 6 aprile 2017, le spese sono deducibili come spese di pubblicità quando il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica, l’importo non supera 200.000 euro, la sponsorizzazione promuove l’immagine o i prodotti dello sponsor e l’associazione svolge effettivamente attività promozionale. Il testo non riporta l’esito concreto del giudizio, le statuizioni sulle spese o ulteriori dati processuali.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Le spese di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito d'impresa quali spese di pubblicità in forza di una presunzione legale di inerenza e deducibilità, sancita dall'art. 90, comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289, se: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite di 200.000 euro; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, ecc.), senza che a ciò ostino l'assenza di registrazione e di certezza della data del contratto con la sponsee, l'omissione della dichiarazione reddituale annuale da parte di quest'ultima, nonché la ritenuta antieconomicità della spesa (S.C. Ord. 06.04.2017, n. 8981).
La norma configura una presunzione legale di inerenza e deducibilità per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di 200.000 euro, purché lo sponsor persegua finalità promozionali e l’associazione realizzi concretamente attività pubblicitaria. I profili formali del contratto, l’omessa dichiarazione reddituale dell’associazione e la valutazione di antieconomicità, da soli, non impediscono la deduzione.
Massime di principio
- Per invocare la presunzione di deducibilità occorre dimostrare che il beneficiario sia una compagine sportiva dilettantistica, che la spesa rientri nel limite di 200.000 euro e che vi sia stata una concreta attività promozionale riferibile allo sponsor.
- La sola stipulazione o contabilizzazione della sponsorizzazione non basta: sono rilevanti elementi che attestino l’effettiva esposizione del marchio o altra promozione dell’immagine e dei prodotti.
- L’assenza di registrazione o di data certa del contratto, l’omessa dichiarazione reddituale dell’associazione e la ritenuta antieconomicità della spesa non escludono, isolatamente, la deduzione quando ricorrono i presupposti sostanziali indicati.
- Il testo riporta un principio di diritto, ma non consente di ricostruire l’esito concreto della controversia né di identificare ricorrente e resistente.
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