Cassazione Civile, Ordinanza n. 22127/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto della lavoratrice all’intervento del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione insolute ai sensi del d.lgs. 80/1992. La Corte d’appello aveva escluso il diritto nelle mensilità indicate dalla lavoratrice (relative a un periodo anteriore di sospensione del rapporto), ritenendo invece rilevanti quelle maturate tra gennaio e marzo 2014, in prossimità del licenziamento collettivo del 14 marzo 2014. La ricorrente ha denunciato, con due motivi, la violazione dell’art. 2, lett. a) e c), d.lgs. 80/1992, sostenendo che il dies a quo per il calcolo a ritroso delle tre mensilità dovesse essere ancorato alla dichiarazione di insolvenza della società datrice (7 luglio 2010) e non al licenziamento, poiché non vi sarebbe stata una reale ripresa dell’attività lavorativa nella fase di amministrazione straordinaria; inoltre ha dedotto la violazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., assumendo che nel periodo gennaio-marzo 2014 il rapporto non si fosse mai effettivamente riattivato e che vi fosse stata solo una sospensione con esonero dalla prestazione, senza obbligo retributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando anzitutto che il ricorso difettava di specificità per mancata trascrizione e puntuale indicazione degli atti richiamati. Nel merito, ha affermato che, quando il rapporto prosegue dopo l’apertura di una procedura concorsuale e l’attività d’impresa continua, le ultime tre mensilità rilevanti ai fini del Fondo di Garanzia vanno individuate nei dodici mesi precedenti il licenziamento o le dimissioni del lavoratore, non già la data di apertura della procedura. Nel caso concreto, poiché risultavano la prosecuzione dell’attività d’impresa, l’esonero solo parziale dei lavoratori, il versamento dei contributi e la cessazione del rapporto per licenziamento collettivo del 14 marzo 2014, le mensilità correttamente considerate erano quelle maturate dal 2 gennaio 2014 al 14 marzo 2014. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, lett. a), d.lgs. 80/1992
disciplina l’intervento del Fondo di Garanzia e il perimetro delle ultime tre mensilità rilevanti per il pagamento delle retribuzioni insolute
art. 2, primo comma, lett. c), d.lgs. 80/1992
art. 2, primo comma, lett. c)
il periodo di riferimento delle ultime tre mensilità va calcolato rispetto alla data del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore, nei limiti dei dodici mesi previsti
richiamato per escludere che la datrice fosse liberata dagli obblighi retributivi in presenza di sospensione unilaterale illegittima del rapporto
richiamato dalla ricorrente e dalla Corte per escludere una causa estintiva dell’obbligazione retributiva incompatibile con la mera sospensione del rapporto
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.
il ricorso deve contenere specificità, trascrizione e precisa indicazione della sede di produzione degli atti richiamati, a pena di inammissibilità
art. 360-bis, primo comma, c.p.c.
richiamato in relazione al difetto di specificità e alla carenza di decisività delle censure
richiamato dalla ricorrente per la procedura di mobilità avviata dalla datrice
richiamato dalla ricorrente in relazione al licenziamento collettivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini dell’intervento del Fondo di Garanzia per le ultime tre mensilità di retribuzione, il termine di riferimento va individuato, quando l’attività d’impresa prosegua dopo l’apertura della procedura concorsuale, con riguardo alla data del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore e non alla sola apertura della procedura.
- Le mensilità che ricadono in periodi di sospensione del rapporto in cui non maturi alcun diritto retributivo non possono essere computate tra le "ultime tre mensilità" tutelate dal Fondo; vanno invece considerate le mensilità immediatamente precedenti in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto alla retribuzione, rimasta insoluta.
- L’obbligazione contributiva del datore di lavoro presuppone l’esistenza dell’obbligo retributivo: essa sussiste nei casi di mancata prestazione dipendente da illegittima interruzione o sospensione unilaterale del rapporto, ma non quando l’assenza o la sospensione della prestazione sia legittima o concordata.
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e di localizzazione degli atti e documenti richiamati; la loro mancata trascrizione o precisa indicazione può condurre al rigetto o all’inammissibilità della censura.
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