Cassazione Civile, Sentenza n. 19551/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi a Tarsu 2011-2012, Tares 2013 e Tari 2014-2017 per area scoperta adibita a parcheggio (circa 8.600 mq). Contestazioni principali: omissione/decadenza del potere accertativo del Comune per l'annualità 2011 (avvisi notificati il 22/12/2017 rispetto a dichiarazione del 04/02/1999); erronea estensione ex art. 2909 c.c. del presunto giudicato derivante da ordinanza Cass. n.18500/17 ad altre annualità e tributi successivi (Tares/Tari) nonostante mutato quadro normativo; vizio di motivazione e omissione di pronuncia su alcune annualità; illegittima tassabilità delle aree di parcheggio ritenute pertinenziali e improduttive di rifiuti (onere probatorio sulla spettante esenzione); illegittima applicazione di sanzioni e interessi per mancata attivazione e comportamento dell'amministrazione che avrebbe indotto affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato parzialmente la sentenza impugnata accogliendo il motivo relativo alla decadenza limitatamente all'annualità Tarsu 2011 (avviso relativo al 2011 ritenuto decaduto) e ha rigettato tutti gli altri motivi. In particolare: è stato affermato che il regime della decadenza quinquennale (art.1 co.161 L.296/06 coordinato con art.70 d.lgs. 507/93) opera e, alla luce della giurisprudenza recente, il termine quinquennale per le occupazioni anteriori al 20 gennaio decorre dall'anno corrente (quindi per il 2011 il termine spirava al 31/12/2016); di conseguenza l'avviso notificato nel dicembre 2017 è decaduto con riguardo al 2011. Per le restanti annualità (2012 e seguenti) e per le questioni relative a Tares/Tari la Cassazione ha confermato la tassabilità delle aree di parcheggio, richiamando la consolidata presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti per le aree frequentate da persone e l'onere del contribuente di dimostrare la non-operatività/pertinenzialità che escluderebbe la tassazione. È stata inoltre rigettata la censura sul fatto che il comportamento omissivo del Comune avrebbe automaticamente escluso sanzioni e interessi, atteso che è richiesto un comportamento attivo dell'amministrazione che induca ragionevole affidamento. La sentenza è stata cassata e decisa nel merito: accoglimento del ricorso solo per 2011; rigetto per tutto il resto. Spese compensate in parte (liquidazione come da dispositivo).
Norme richiamate
art. 1 comma 161 legge 27 dicembre 2006 n.296
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Termine decadenziale quinquennale applicabile agli accertamenti dei tributi locali; decorrenza da valutare in relazione alla data di inizio dell'occupazione (per occupazioni anteriori al 20 gennaio il termine decorre dall'anno corrente).
I soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. (...) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
Stabilisce l'obbligo di denuncia entro il 20 gennaio e la regola del mantenimento dell'effetto per gli anni successivi; ma se la denuncia originaria è incompleta/infedele l'obbligo si rinnova annualmente con conseguente possibilità di accertamento e applicazione di sanzioni anno per anno.
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde (...). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Indica il presupposto Tarsu e le esclusioni; la non tassazione per pertinenzialità è subordinata alla prova che l'area non è in grado di produrre rifiuti, onere a carico del contribuente.
art. 14 commi 3-4 d.l. 201/2011 conv. L.214/2011 (TARES)
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Rafforza il criterio della suscettibilità a produrre rifiuti come presupposto; mantiene esclusioni ma richiede la prova della non produttività.
art. 1 comma 641 legge 27 dicembre 2013 n.147 (TARI)
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Conferma il presupposto impositivo della disponibilità di aree suscettibili di produrre rifiuti e chiarisce che l'esenzione riguarda solo aree pertinenziali 'non operative'; la non-operatività deve essere provata dal contribuente.
art. 10 legge 7 agosto 1990 n.212 (Statuto del contribuente)
Principio della collaborazione e disciplina dell'affidamento: l'eventuale comportamento dell'amministrazione può escludere sanzioni solo se abbia dato luogo a un affidamento attivo, concreto e ragionevole del contribuente; la mera omissione o inerzia non è sufficiente.
Massime di principio
- Per i tributi locali (Tarsu/Tares/Tari) il termine decadenziale quinquennale previsto dall'art.1 co.161 L.296/06 è generalmente applicabile; per occupazioni iniziate prima del 20 gennaio il quinquennio decorre dall'anno corrente (quindi il termine può scattare prima rispetto a un'interpretazione alternativa).
- Se la dichiarazione iniziale è incompleta, infedele o omessa, l'obbligo di denuncia si rinnova annualmente e l'amministrazione può esercitare potere accertativo per le annualità successive; pertanto la decadenza quinquennale non opera automaticamente a favore del contribuente in presenza di una denuncia originaria infedele.
- Le aree scoperte adibite a parcheggio sono, in linea generale, almeno presuntivamente produttive di rifiuti (presunzione iuris tantum); grava sul contribuente l'onere di provare con idonea documentazione la non-operatività o l'effettiva pertinenzialità non produttiva di rifiuti.
- L'efficacia esterna del giudicato (art. 2909 c.c.) tra le stesse parti può estendersi ad altre annualità solo se gli elementi fattuali o la qualificazione giuridica sono stabili e durevoli nel tempo; se la materia è soggetta a modifiche normative o gli elementi sono variabili, il giudicato non preclude il riesame per le annualità successive.
- La mancata attivazione o una lunga inerzia dell'amministrazione non escludono di per sé sanzioni e interessi: è necessaria una condotta attiva dell'amministrazione che abbia indotto un ragionevole e fondato affidamento nel contribuente per potersi fondare l'esimente sanzionatoria.
- In giudizi tributari aventi aspetti sia fattuali che giuridici, la Corte può decidere nel merito per cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori (art. 384 c.p.c.), specie se la fattispecie è già sufficientemente delineata in atti.
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