Cassazione Civile, Ordinanza n. 36018/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato il 12 dicembre 1996. In primo grado il Tribunale aveva ridotto gli interessi convenuti al tasso legale, ritenendo non provata la pattuizione scritta del saggio convenzionale, ed aveva escluso l'applicabilità ratione temporis della disciplina antiusura di cui alla L. n. 108/1996. In appello i mutuatari avevano invece chiesto che si applicasse la normativa sull'usura, sostenendo che il tasso accertato dal consulente tecnico d'ufficio fosse superiore al tasso soglia e che la pattuizione dovesse quindi essere dichiarata nulla con conseguente non debenza di interessi. La Corte d'appello ha ritenuto i motivi di appello non cogliere la ratio della decisione di primo grado e, comunque, li ha reputati infondati, affermando anche che non fosse dimostrata una sproporzione dei vantaggi ai fini dell'art. 644 c.p. I ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 99, 112, 113, 116 e 342 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., oltre a nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale aveva sostanzialmente dichiarato inammissibili le censure di appello pur avendo esse investito pienamente la decisione di primo grado. Con il secondo e il terzo motivo hanno poi denunciato violazioni in tema di motivazione, interessi, onere della prova e disciplina antiusura.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'appello avesse effettivamente investito la ratio decidendi della sentenza di primo grado e che la Corte d'appello avesse erroneamente trattato la censura come estranea o inammissibile, eludendo il dovere di pronuncia ex art. 112 c.p.c. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, perché le ulteriori argomentazioni della Corte territoriale sull'insussistenza dell'usura erano svolte ad abundantiam e non costituivano la ratio della decisione impugnata. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà esaminare l'appello nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nel merito della decisione.
La Corte afferma che il giudice d'appello ha eluso il dovere di pronunciare sulla domanda/censura effettivamente proposta, trattando come inammissibile una doglianza che investiva la ratio della decisione di primo grado.
Richiamato tra le norme processuali indicate nel motivo; non costituisce il centro della ratio decidendi.
Richiamato tra le norme dedotte in ricorso; non sviluppato autonomamente dalla Corte.
Richiamato per sostenere che l'appello era specifico e idoneo a investire la sentenza di primo grado.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di interpretazione della domanda/atto di appello, senza autonoma statuizione specifica.
Richiamato nel motivo di ricorso; non oggetto di specifica ratio decidendi.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di onere della prova; non costituisce il fondamento della decisione di accoglimento.
Richiamato nei motivi secondo e terzo per vizio di motivazione/sentenza apparente o mancante, ma tali motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Nel mutuo gli interessi seguono la disciplina dell'art. 1284 c.c.; se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Richiamata come disciplina antiusura applicabile alla controversia e da considerarsi dal giudice di merito nella valutazione del tasso pattuito.
La Corte ricorda che, per effetto della L. n. 108/1996, la norma fissa un criterio oggettivo di usurarietà legato al tasso soglia e contempla anche l'usura soggettiva quando gli interessi, pur sotto soglia, siano sproporzionati rispetto alla prestazione in presenza di difficoltà economica o finanziaria.
art. 3 L. 7 marzo 1996, n. 108
Per il periodo tra l'entrata in vigore della legge e la pubblicazione della prima rilevazione ministeriale, continua a operare la previsione che punisce gli interessi o vantaggi sproporzionati nei confronti del soggetto in difficoltà economica o finanziaria.
Richiamato nei motivi assorbiti in tema di interessi e risarcimento da ritardo, senza decisione autonoma.
Richiamato nei motivi assorbiti, presumibilmente in relazione alla ripetizione degli interessi indebitamente corrisposti; non oggetto di decisione.
Massime di principio
- In materia di appello, una censura è ammissibile quando investe la ratio decidendi della sentenza di primo grado; il giudice d'appello non può dichiararla inammissibile per asserita inconferenza se essa mira proprio a contestare il fondamento della decisione impugnata.
- L'art. 112 c.p.c. impone al giudice di pronunciarsi sulla domanda o sulle censure effettivamente proposte: l'omessa decisione travestita da irrilevanza o inammissibilità integra vizio denunciabile in cassazione.
- Nei mutui, la contestazione dell'usurarietà può essere proposta anche quando il primo giudice abbia solo ridotto gli interessi al tasso legale per difetto di forma scritta: la richiesta di applicare la disciplina antiusura è logicamente distinta e più ampia.
- La disciplina antiusura opera secondo un duplice criterio: un parametro oggettivo di superamento del tasso soglia e un parametro soggettivo fondato sulla sproporzione degli interessi o vantaggi rispetto alla prestazione, in presenza di difficoltà economica o finanziaria del debitore.
- Quando il giudice di merito formula ulteriori considerazioni solo ad abundantiam, tali argomentazioni non integrano la ratio decidendi e restano assorbite se viene cassato il capo decisivo della motivazione.
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