Cassazione Civile, Ordinanza n. 04126/2026 del 24/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti, con conseguenti maggiori Irpef, Irap e Iva per gli anni d'imposta dal 2006 al 2010. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo provata l'inesistenza delle operazioni sulla base, tra l'altro, delle dichiarazioni rese dal soggetto emittente le fatture e di elementi oggettivi circa la mancanza di mezzi, personale, organizzazione, contabilità e rapporti contrattuali. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la CTR avesse mal valutato le prove, attribuendo rilievo alle prime dichiarazioni del terzo poi ritrattate e trascurando le prove contrarie; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per asserita incomprensibilità della motivazione sulle prove contrarie; 3) ancora nullità per motivazione apparente/illogica sulla lettura delle fatture; 4) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per l'erronea declaratoria di inammissibilità di un motivo d'appello relativo al valore delle dichiarazioni di terzi; 5) violazione dell'art. 56 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto definitivi i rilievi IRAP nonostante la loro contestazione in appello.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che il ricorso mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento decisorio del giudice di merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo logico e coerente, valorizzando elementi obiettivi (assenza di mezzi e organizzazione della ditta emittente, mancanza di altri clienti, di contabilità e di conto corrente, contenuto delle prime dichiarazioni rese ai verificatori) e che la successiva ritrattazione non bastasse a scalfire tale accertamento. Ha inoltre osservato che le dichiarazioni dei dipendenti e delle clienti della contribuente non erano idonee a sovvertire il quadro probatorio e che l'ultimo motivo era privo di autonoma valenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate; nulla è stato disposto per le spese nei confronti della direzione provinciale, rimasta intimata e non costituita. È stata inoltre data atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamati per censurare la valutazione delle presunzioni; la Corte ribadisce che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione.
Invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo che il giudice di merito abbia valutato correttamente il compendio probatorio.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che la scelta e la ponderazione delle prove appartengono al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei primi motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro dei vizi di nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione di norme processuali.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata per il contenuto della sentenza tributaria e la congruità della motivazione.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse apparente.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente e coerente.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per l'asserita erronea declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello; la censura è stata ritenuta infondata o comunque non decisiva.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per contestare la ritenuta definitività di alcuni rilievi; la Corte ha ritenuto il motivo privo di autonoma valenza.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile trasformare il controllo di legittimità in un nuovo giudizio di merito: non può essere chiesta una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale.
- La valutazione dell'attendibilità, della concludenza e della significatività delle prove è riservata al giudice di merito, che può selezionare gli elementi ritenuti più persuasivi purché dia una motivazione logica e coerente.
- La motivazione non è apparente quando il giudice di merito espone gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e il percorso logico seguito; non è sufficiente che la parte contesti la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- In materia di operazioni inesistenti, l'inesistenza può essere desunta anche da elementi oggettivi quali l'assenza di organizzazione aziendale, di mezzi, personale, contabilità, clientela e rapporti contrattuali, oltre che dalle dichiarazioni rese in sede di verifica.
- La successiva ritrattazione delle dichiarazioni originariamente rese ai verificatori non impone di disattenderle automaticamente, se esse risultano corroborate da un quadro indiziario oggettivo coerente.
- Le dichiarazioni di soggetti non terzi in posizione di neutralità rispetto alla parte contribuente possono avere minore forza persuasiva rispetto a elementi oggettivi e a dichiarazioni rese nella fase iniziale dell'accertamento.
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