Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5655 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica IVA con cui l’Agenzia aveva disconosciuto un credito maturato sulla vendita di capi di bestiame acquistati in regime ordinario e rivenduti dopo il ritorno al regime forfetario previsto per i produttori agricoli dall’art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. L’Ufficio sosteneva che l’operazione fosse elusiva e contestava che la società avesse effettivamente svolto attività agricola o di allevamento, chiedendo la cassazione della sentenza della CTR Veneto del 10 dicembre 2008, pronunciata in sede di rinvio, che aveva respinto il suo appello e confermato l’annullamento dell’avviso. In Cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: insufficiente motivazione sulla natura elusiva dell’operazione; violazione dell’art. 2697 c.c. per avere, a suo dire, posto sull’Ufficio l’onere di provare l’inattività della società; insufficiente motivazione sul riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza: pur elencando gli indizi di elusività, l’Agenzia non aveva indicato e riprodotto adeguatamente il punto dell’atto d’appello in cui quegli elementi erano stati sottoposti alla CTR. La Corte ha precisato che l’abuso del diritto, per il suo rango comunitario e costituzionale, può essere rilevato d’ufficio dal giudice tributario, senza che ciò comporti ultrapetizione; tuttavia, nel caso concreto, l’esame della censura era precluso dal difetto di autosufficienza del ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse: contestava soltanto un passaggio relativo alla prova dell’inattività, mentre la CTR aveva comunque ritenuto complessivamente insufficienti gli indizi addotti dall’Ufficio, anche quanto alla dotazione di beni e capitali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti sull’effettivo esercizio dell’attività agricola, estranea al giudizio di legittimità. L’Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito. La decisione impugnata, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso, è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La disposizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, "costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione", impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione".

    Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti sui quali ciascuna censura si fonda, riportandone il contenuto rilevante e specificando dove sono stati prodotti. Il richiamo generico a elementi già dedotti nel giudizio di merito non basta e comporta l’inammissibilità.

  • Art. 2135 c.c.

    La CTR aveva richiamato la norma per qualificare come imprenditore agricolo anche chi svolge attività di allevamento. La Cassazione non ha però riesaminato nel merito tale qualificazione: ha dichiarato inammissibile la censura perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte non ha stabilito in via generale a chi spettasse l’onere di provare l’inattività della società. Ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse la censura dell’Agenzia, poiché la decisione della CTR si fondava anche sull’insufficienza complessiva degli altri elementi indiziari.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2

    La CTR ha motivato il rigetto del gravame, come consta dalla pregressa narrativa di fatto, sulla base della conclusione che le circostanze probatorie allegate dal procedente a riprova del denunciato abuso di diritto non fossero provviste della necessaria "gravità, precisione e concordanza" e nel fare ciò ha preso in esame, oltre al fatto che l'ufficio, come rappresentato dal motivo, non avesse dato "la difficile prova" dell'inattività della società [...] quanto l'ufficio, in ragione dell'onere probatorio che gli compete allorchè a mente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, contesti l'infedeltà dichiarativa del contribuente, aveva dedotto in ordine alla "limitatezza degli strumenti immobiliari e mobiliari".

    Quando l’Amministrazione contesta l’infedeltà della dichiarazione sulla base delle disposizioni richiamate, le compete l’onere probatorio relativo alla contestazione. Nel caso esaminato, la CTR aveva ritenuto insufficienti gli elementi indiziari dell’Ufficio; la Cassazione non ha modificato tale valutazione, perché il motivo non investiva efficacemente l’intero fondamento della decisione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 34, comma 1

    La disposizione è richiamata quale base del regime IVA forfetario applicabile ai produttori agricoli. La vicenda riguardava il credito IVA relativo a bestiame acquistato in regime ordinario e rivenduto quando il regime forfetario era tornato applicabile; la Corte di cassazione non ha deciso nel merito la spettanza del credito, essendosi limitata a dichiarare inammissibile il ricorso dell’Agenzia.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi denuncia che il giudice di merito non ha valutato specifici fatti deve indicare non solo quali siano, ma anche dove e come li abbia sottoposti al giudice precedente, riproducendo il passaggio rilevante dell’atto. In mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La rilevabilità d’ufficio dell’abuso del diritto in materia tributaria non elimina gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: la questione può essere esaminabile in astratto, ma la sua trattazione può essere preclusa da un ricorso carente.
  • Una censura che colpisce solo una parte della motivazione non è utile se restano autonomi elementi sufficienti a sostenere la decisione. Prima di ricorrere occorre quindi contestare tutti i passaggi decisivi che sorreggono l’esito.
  • La Cassazione non costituisce un terzo grado di merito: non consente di ottenere una nuova valutazione degli indizi o dei fatti sull’effettivo svolgimento di un’attività. La censura deve individuare uno specifico vizio giuridico o motivazionale nei limiti previsti per il giudizio di legittimità.
  • In una contestazione tributaria fondata su presunzioni, la decisione può dipendere dalla valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli indizi. La mera contestazione di un singolo elemento probatorio non basta se il giudice ha fondato l’esito anche sull’insufficienza del quadro indiziario nel suo insieme.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.