Cassazione Civile, Sentenza n. 37201/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado; oggetto: avviso di accertamento per rettifica di classamento e attribuzione di nuova rendita per 11 appartamenti siti in Roma, Via Paraguay n. 5 (microzona 19 - Parioli). Ricorso per cassazione fondato su tre motivi: 1) censura dell'ingiustificata ammissibilità dell'appello dell'Agenzia per presunta carenza di specificità dei motivi; 2) insufficiente motivazione dell'atto impositivo in relazione alla revisione dei parametri catastali della microzona (art. 1, comma 335, L. 311/2004) e mancata indicazione degli elementi concreti che hanno determinato lo scostamento tra valore di mercato e valore catastale; 3) omissione del giudice di appello nel considerare l'assenza di contestazione, da parte dell'amministrazione, della perizia di parte della contribuente
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (ritenendo corretta una interpretazione restrittiva dell'art. 53 D.L.vo 546/1992 e confermando che l'appello può essere ammesso se, pur sintetico, risulta chiara la volontà di contestare la decisione di primo grado), ha accolto il secondo motivo e per ciò ha assorbito il terzo. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata limitatamente al motivo accolto e, senza ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso il merito accogliendo il ricorso originario della contribuente (Fondazione Igino Betti). La Corte ha quindi ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso di riclassamento che si limitava a richiamare lo scostamento dei rapporti tra valori medi e le caratteristiche generali della microzona, senza indicare gli elementi concreti (qualità urbana/ambientale, caratteristiche edilizie e/o trasformazioni specifiche dell'unità) che hanno inciso sulla nuova classe e rendita
Norme richiamate
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; è sufficiente che l'atto manifesti chiara e univoca la volontà di contestare la decisione di primo grado anche se in forma sintetica
art. 360, comma 1, n. 3; art. 360, comma 1, n. 5; art. 115; art. 384, comma 1
Base per i motivi di cassazione (violazione di norma processuale o mancata valutazione di elementi); art. 115 richiamato in relazione al principio di non contestazione e all'onere della prova; art. 384 utilizzato per decidere la causa nel merito dopo cassazione
Consente la revisione del classamento per microzone quando sussiste significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale; la Corte richiede che l'atto che si fonda su tale norma espliciti i rapporti e gli elementi concreti che hanno determinato lo scostamento
Stabilisce i criteri per attribuire categoria e classe (qualità urbana e ambientale della microzona, caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato); tali elementi devono essere richiamati e specificati nell'atto di riclassamento
D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
Indica che categoria e classe sono distinti segmenti dell'operazione di classamento e che la rendita si attribuisce in base ad essi; richiede pertinenza motivazionale dell'atto di classamento
Principio generale di motivazione degli atti amministrativi: l'amministrazione deve indicare fatti e ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiama e rafforza l'obbligo motivazionale dell'amministrazione finanziaria, rilevante per la validità degli avvisi di riclassamento
Regola l'onere della prova; richiamato in relazione alla valutazione delle prove tecniche e delle perizie
Normativa procedurale/tributaria connessa alla procedura DOCFA
art. 23-quater D.L. 6 luglio 2012 n. 9 (convertito)
Quando il classamento deriva da una DOCFA promossa dal contribuente, l'obbligo motivazionale può essere meno ampia se l'ufficio non contesta gli elementi di fatto forniti; se invece l'ufficio muta i dati di fatto deve motivare specificamente le differenze
Massime di principio
- L'appello nel processo tributario non va escluso per eccessiva formalità: è sufficiente che risulti chiara la volontà di contestare la decisione di primo grado, anche se i motivi sono esposti sinteticamente
- Se il classamento è mutato ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 per revisione dei parametri di microzona, l'atto amministrativo deve indicare i rapporti e lo scostamento che giustificano l'intervento e rendere espliciti gli elementi concreti che hanno determinato tale scostamento
- La motivazione non può limitarsi a riferimenti generici alla microzona o a definizioni astratte di pregio: occorre esplicitare qualità urbana/ambientale specifica, interventi urbanistici/incidenze concrete e/o le trasformazioni edilizie dell'unità che giustificano il nuovo classamento
- La motivazione dell'atto impositivo non può essere integrata ex post dall'amministrazione in sede processuale; l'obbligo informativo deve essere assolto ex ante per consentire al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa
- Se il classamento deriva da una DOCFA presentata dal contribuente e l'ufficio non contesta i fatti dichiarati, la motivazione richiesta è più limitata; se l'ufficio invece contesta elementi di fatto, deve indicare dettagliatamente le differenze riscontrate
- L'assenza di adeguata motivazione dell'atto di riclassamento può portare alla sua annullamento e all'accoglimento del ricorso del contribuente
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