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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37188/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti censurano la sentenza d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva riconosciuto a favore di Claudio Brancaccio la restituzione di un garage (venduto in nuda proprietà con atto del 10.03.1991) e di un appartamento (venduto in nuda proprietà con atto del 18.12.2000), la condanna al pagamento di canoni/danni per detenzione sine titulo e l'ordine di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito di lavori eseguiti. Gli appellanti hanno proposto tre motivi: (1) omessa applicazione dell'art. 1159 c.c. per presumibile usucapione decennale a favore di Feliciano Gallo; (2) e (3) contestazione dell'entità del danno e del costo del ripristino gravanti sui ricorrenti per il mancato riconoscimento della piena proprietà (in particolare della sig.ra De Mattia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi difettosi sotto il profilo formale e sostanziale ai sensi dell'art. 366 c.p.c.: la esposizione è stata ritenuta sintetica e non idonea a consentire la comprensione delle censure (violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3), e le censure sono generiche e prive di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4). Quanto all'usucapione, la Corte ha osservato che si tratta di una questione di fatto e di thema decidendum nuovo non sindacabile in sede di legittimità senza adeguata motivazione e deduzione. Poiché l'intimato non ha svolto difesa, nulla è stato statuuito sulle spese; è stata però rilevata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente come previsto dalla normativa citata.

Norme richiamate

  • art. 1159 cod. civ.

    La norma è stata invocata dai ricorrenti come mezzo per affermare la piena proprietà mediante usucapione; la Corte ha rilevato che la questione relativa all'usucapione risultava nuova e non adeguatamente dedotta/motivata nel ricorso, perciò non esaminabile in sede di legittimità.

  • art. 366 cod. proc. civ.

    Applicato come parametro di ammissibilità del ricorso: richiede esposizione chiara dei fatti e censure specifiche rispetto alla motivazione impugnata. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso carenti sotto questi profili, giustificando l'inammissibilità.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato implicitamente come quadro dei motivi di ricorso in cassazione: la Corte ha osservato che i motivi non sono riconducibili in modo chiaro alle categorie di vizio previste dall'art. 360, comma 1, rendendo il ricorso inammissibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    comma 1-quater; richiamato anche art.13 comma 1-bis

    La Corte ha preso atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, in base alla normativa vigente e alla disciplina introdotta dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata in relazione alla disciplina sul contributo unificato; la Corte ha dato atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione della disposizione sul raddoppio.

Massime di principio

  • In sede di cassazione i motivi devono essere esposti con chiarezza e completezza: è obbligatorio confrontare le censure con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare esattamente i vizi di diritto lamentati (art. 366 c.p.c.).
  • Non è possibile introdurre in cassazione questioni di fatto nuove o non adeguatamente rilevate e provate nel giudizio di merito: l'usucapione, essendo questione fattuale e themea decidendum, deve essere dedotta e sviluppata in modo completo nei gradi di merito per poter essere sindacata in legittimità.
  • Le doglianze generiche sull'entità del danno o sulla ricostruzione dei fatti sono inammissibili: bisogna indicare puntualmente come la motivazione del giudice di merito sarebbe viziata da errore di diritto o violazione di norme, non limitarsi a ripetere la propria versione dei fatti.
  • È necessario richiamare e inquadrare le norme oggetto di applicazione e spiegare in che modo il giudice le avrebbe erratamente interpretate o applicate, collegando tali censure alla motivazione concreta della sentenza impugnata.
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può disporre l'ulteriore addebito del contributo unificato (raddoppio) nei casi previsti dalla normativa vigente; dunque valutare il rischio economico prima di proporre ricorso carente.

Testo integrale

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