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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37356/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Calabria che aveva accolto l'appello dello Studio Iannello contro la cartella di pagamento emessa per omesso versamento IRAP (art. 36-bis DPR 600/1973). L'Agenzia deduceva: (i) errore nel ravvisare un litisconsorzio necessario senza seguire la procedura di integrazione delle parti (art. 14 D.Lgs. 546/1992 e art. 102 c.p.c. contestati), e comunque che, se sussisteva il litisconsorzio, la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per integrazione (art. 354 c.p.c.); (ii) violazione degli artt. 2 e 3 D.Lgs. 446/1997 relativi alla disciplina dell'IRAP. In fatto, il contribuente sosteneva che gli studi associati non fossero soggetti passivi IRAP e che la cartella fosse viziata, mentre la C.T.R. aveva ritenuto mancanti i "criteri minimi di organizzazione" e la necessità di notificare la cartella a tutti gli associati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo parzialmente fondato e ha cassato la decisione impugnata per nullità del giudizio conseguente al mancato coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari (associati della struttura professionale). La Corte ha precisato che, nelle ipotesi di IRAP imputata per trasparenza alle persone fisiche partecipanti ad associazioni/forme associate, sussiste il litisconsorzio necessario e il giudice che rilevi l'assenza di alcuni litisconsorti deve rimettere la causa al giudice di primo grado per l'integrazione, invece di decidere il merito. Per questo motivo la sentenza della C.T.R. è cassata e la causa è rinviata alla Corte territoriale di primo grado di Catanzaro in diversa composizione, cui è anche demandata la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è risultato assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    cartella di pagamento emessa a seguito dell'omesso versamento

    norma procedurale che legittima l'emissione della cartella di pagamento; nel caso era il titolo della pretesa tributaria notificata al contribuente

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    imputazione per trasparenza ai soci

    la Corte ha interpretato che, ai fini IRAP, le associazioni/forme associate operanti in forma associata sono equiparate a società di persone e l'imposta si imputa per trasparenza ai soci, comportando il litisconsorzio necessario degli stessi

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 14

    disciplina l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario; la Corte ha richiamato l'obbligo di integrazione dei litisconsorti necessari

  • Codice di procedura civile, art. 102

    richiamato nella censura dell'Ufficio come norma collegata alla composizione del contraddittorio; la decisione ha dato rilievo al principio che l'assenza di litisconsorti necessari inficia il giudizio

  • Codice di procedura civile, art. 354

    prevista la rimessione al primo giudice per integrazione del contraddittorio; la Corte ha affermato che la Corte territoriale avrebbe dovuto avvalersi di tale rimedio anziché decidere il merito

  • Codice di procedura civile, art. 383, comma 3

    norma invocata per il rinvio della causa al giudice di primo grado a seguito di cassazione parziale; la Corte ha disposto il rinvio alla C.T.P. di Catanzaro in diversa composizione

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3

    norme sulla determinazione della base imponibile e sui soggetti IRAP; la doglianza relativa a queste disposizioni è risultata assorbita dalla decisione sulla nullità processuale

Massime di principio

  • Quando l'IRAP è imputata per trasparenza a soci o ad associati in forme professionali, tutti i soci/associati sono litisconsorti necessari e devono essere parte del giudizio tributario.
  • Se manca il contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari, il giudice che rileva tale difetto deve rimettere la causa al primo grado per l'integrazione delle parti (art. 354 c.p.c.); non è corretto decidere il merito in mancanza di tutti i necessari partecipanti.
  • La mancata partecipazione dei litisconsorti necessari determina la nullità del giudizio tributario, rilevabile in ogni stato e grado e comporta la cassazione con rinvio per integrare il contraddittorio.
  • Le questioni sostanziali sull'esistenza del presupposto IRAP (es. "criteri minimi di organizzazione") vanno decise solo con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, pena l'annullabilità della decisione.
  • In contenziosi su cartelle di pagamento emesse per IRAP, controllare sempre che la notificazione sia stata effettuata correttamente verso tutti gli associati; in difetto, sollevare il vizio di nullità e chiedere integrazione del contraddittorio.
  • Se si rappresenta uno solo degli associati, è opportuno chiedere espressamente l'integrazione delle parti o la declaratoria di nullità del giudizio per evitare che la controversia venga decisa senza tutti i soggetti interessati.

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