Cassazione Civile, Ordinanza n. 23783/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Milano aveva negato a un cittadino nigeriano il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma dalla decisione emerge che i motivi erano inammissibili perché diretti a contestare la valutazione di merito compiuta sul quadro istruttorio e sulle COI indicate, e il terzo motivo presentava anche profili di novità. In via preliminare, la Corte ha rilevato un vizio della procura speciale: pur contenendo l'indicazione del provvedimento impugnato e l'autenticazione della firma, non recava alcuna certificazione del difensore circa la posteriorità del rilascio rispetto alla comunicazione del decreto, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura, senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale richiamata in ordinanza interlocutoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso debba essere rilasciata successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato e che tale posteriorità debba risultare da una specifica certificazione del difensore; nel caso concreto, la procura non conteneva tale attestazione, ma solo l'autentica della firma. Ha inoltre escluso la rilevanza decisoria della questione di legittimità costituzionale sollevata in altro procedimento, rilevando che i motivi di ricorso erano comunque inammissibili. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Ministero. È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13
procura speciale debba necessariamente ed indefettibilmente essere rilasciata dal ricorrente in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento sfavorevole
Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità risulta da una certificazione espressa del difensore; la sola autentica della firma non basta.
La disciplina speciale di cui all'art. 35-bis, comma 13, non è una mera applicazione del regime ordinario di deposito dei documenti nel giudizio di cassazione.
L'autentica della firma della procura è distinta dalla certificazione della data di rilascio richiesta dalla disciplina speciale.
È richiamato come fonte della disciplina speciale sull'accesso al giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
artt. 3, 10, 24, 111 Cost.
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, ma non esaminati nel merito perché la questione è stata ritenuta non rilevante ai fini della decisione.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al possibile contrasto con il diritto dell'Unione europea e la direttiva 2013/32/UE nella questione di costituzionalità menzionata.
Direttiva 2013/32/UE
Richiamata nella questione di legittimità costituzionale come parametro eurounitario della disciplina processuale.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 18-19
Richiamata nella questione di legittimità costituzionale come parametro di compatibilità della disciplina processuale.
CEDU, artt. 6, 7, 13 e 14
Richiamata nella questione di legittimità costituzionale come parametro convenzionale della disciplina processuale.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere conferita dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e la posteriore data del conferimento deve risultare da una specifica certificazione del difensore.
- La sola autentica della firma della procura, anche se apposta in calce al ricorso o su foglio congiunto, non è sufficiente quando manchi l'esplicita attestazione del difensore circa la posteriorità del rilascio rispetto alla comunicazione del decreto impugnato.
- La menzione nel testo della procura del provvedimento da impugnare o della sua comunicazione non sana l'assenza della certificazione della data di rilascio richiesta dalla disciplina speciale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per nullità della procura, la Corte può non attendere la decisione della Corte costituzionale sulla disciplina censurata se i motivi di ricorso sono comunque inammissibili o irrilevanti ai fini del decidere.
- In caso di ricorso inammissibile, il giudice può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi della disciplina processuale speciale.
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