Cassazione Civile, Ordinanza n. 30919/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per l’anno d’imposta 2008, con cui era stato disconosciuto il parziale riporto delle perdite dell’anno precedente ai fini IRES. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la CTR del Lazio ha accolto il gravame dell’Ufficio, valorizzando una precedente sentenza della stessa CTR, relativa all’anno 2007, che aveva ritenuto la società non operativa per mancato superamento del test di operatività, con conseguente perdita della facoltà di riportare le perdite negli anni successivi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/carenza di motivazione, per avere il giudice d’appello sostanzialmente aderito alla precedente decisione senza svolgere autonoma valutazione dei fatti; 2) violazione delle norme sulla sospensione per pregiudizialità e sulla riunione dei procedimenti, per non avere la CTR disposto la sospensione del giudizio relativo al 2008 in attesa della definizione della causa pregiudiziale sul 2007; 3) omessa pronuncia su eccezioni e motivi riproposti dall’appellata, tra cui l’inammissibilità dell’appello erariale per genericità, l’inesistenza della notifica della cartella, il difetto di motivazione dell’atto e questioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, poiché la decisione era comprensibile e si fondava, per relationem, su una precedente sentenza della stessa CTR, comunque richiamata in modo autosufficiente e idoneo a rendere percepibile il percorso logico-giuridico. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992, osservando che la sospensione necessaria opera solo finché la causa pregiudicante pende in primo grado, mentre, se la causa pregiudiziale è già decisa in appello, può al più venire in rilievo la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; nel caso concreto, però, la CTR poteva legittimamente decidere senza sospendere. Infine, ha negato il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la CTR, decidendo nel merito, aveva implicitamente rigettato le eccezioni processuali e le questioni riproposte dalla parte appellata. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, in dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
norma di base per la formazione della cartella automatizzata relativa alla dichiarazione dei redditi, nel caso riferita al disconoscimento del riporto parziale delle perdite.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale invocato per nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.
la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è affetta da anomalia radicale, non per semplice insufficienza.
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve essere motivata; la Corte applica al processo tributario i criteri sulla motivazione apparente.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente sulla sospensione/riunione; la Corte esclude che sia stato violato nel caso concreto.
la sospensione necessaria per pregiudizialità opera solo nei limiti delineati dalla giurisprudenza, cioè finché la causa pregiudicante pende in primo grado.
la Corte ribadisce che, una volta definita la causa pregiudicante con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può ricorrere, semmai, alla sospensione facoltativa ex comma 2.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
consente una sospensione facoltativa fondata sull’autorità della pronuncia, non sul giudicato; il suo mancato esercizio non integra violazione dell’obbligo di sospensione.
la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia, poiché la decisione di merito comportava il rigetto implicito delle eccezioni e dei motivi riproposti.
richiamato per il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e favorire la ragionevole durata del processo.
richiamato, insieme all’art. 175 c.p.c., quale fondamento della gestione del processo in funzione della sua celere definizione.
art. 30 della l. n. 724 del 1994
la perdita della qualifica di società non operativa comporta la perdita della facoltà di riportare le perdite degli anni precedenti nei periodi d’imposta successivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
il rinvio alle norme del codice di procedura civile consente l’applicazione dell’art. 337 c.p.c. anche al processo tributario.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparentemente mancante quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta il semplice difetto di ampiezza o di completezza argomentativa.
- La motivazione per relationem è valida anche se richiama una precedente sentenza non ancora passata in giudicato, purché il contenuto richiamato sia riprodotto o comunque reso oggetto di autonoma e comprensibile valutazione critica nella nuova decisione.
- La sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. opera finché la causa pregiudicante pende in primo grado; se essa è già definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può al più valutare la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- Nel processo tributario il rinvio al codice di procedura civile consente l’applicazione anche dell’art. 337 c.p.c.; tuttavia la mancata sospensione facoltativa non equivale alla violazione dell’obbligo di sospensione necessaria.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice decide nel merito in modo incompatibile con le eccezioni o i motivi riproposti dalla parte, anche senza una specifica risposta espressa a ciascuno di essi.
- In caso di società non operativa, la perdita della facoltà di riportare le perdite pregresse può derivare dall’accertamento della mancata operatività secondo la disciplina speciale richiamata in sentenza.
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