Cassazione Civile, Ordinanza n. 23415/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurata)
La controversia
La controversia nasce da una polizza auto che copriva i danni da eventi naturali e fenomeni atmosferici. Dopo una grandinata, l'assicurata aveva quantificato i danni del veicolo in Euro 4.514,00 e, avendo ceduto il credito a una carrozzeria di fiducia non convenzionata, aveva ricevuto dalla compagnia un indennizzo inferiore, calcolato con una franchigia del 30% anziché del 10%, per effetto della clausola "Riparazione Comfort" / "Risarcimento in forma specifica". In primo grado e in appello chiedeva la declaratoria di nullità o inefficacia di tale clausola e la condanna della compagnia al pagamento della differenza di Euro 902,60. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione dei criteri ermeneutici e delle norme del Codice del consumo per la pretesa non conoscibilità della clausola dal prospetto di polizza; (2) violazione di norme codicistiche e del codice delle assicurazioni sostenendo che la clausola introducesse limitazioni di garanzia e oneri a carico dell'assicurato, con conseguente necessità di specifica approvazione e violazione di buona fede, trasparenza e del principio per cui la scelta della forma di risarcimento spetterebbe al creditore; (3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che nel prospetto non vi fosse sconto riferito alla garanzia per eventi naturali e che mancasse prova della proporzione tra sconto di premio e aumento della franchigia; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il malgoverno dell'onere probatorio e per avere ritenuto sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza e accettazione della "Linea Comfort"; (5) violazione delle norme sulle spese di lite per eccessiva liquidazione delle spese di appello rispetto ai parametri del d.m. n. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo inammissibili in parte e infondati in parte le censure sulla clausola di risarcimento in forma specifica. Ha affermato che la clausola non era vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. né del Codice del consumo, perché delimitava l'oggetto della garanzia assicurativa e non limitava la responsabilità dell'assicuratore; inoltre, la sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza e accettazione delle condizioni di "Linea Comfort" aveva validamente perfezionato il consenso. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che il Tribunale aveva liquidato le spese di appello in misura superiore ai parametri applicabili al valore della causa. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese del grado di appello; per il giudizio di legittimità ha disposto la compensazione integrale per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
La clausola di risarcimento in forma specifica non è stata qualificata come clausola limitativa della responsabilità e quindi non richiede specifica approvazione per iscritto; essa delimita l'oggetto della garanzia assicurativa.
Richiamato insieme all'art. 1341 c.c. per escludere che la clausola necessitasse di specifica approvazione come condizione generali o clausola predisposta unilateralmente.
artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 c.c.
Le censure di interpretazione contrattuale sono state giudicate estranee alle rationes decidendi, perché non era controverso il contenuto della clausola ma la sua validità ed efficacia.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione della buona fede nelle trattative; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attinente alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo dell'assicuratore di risarcire nei modi previsti dal contratto; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non pertinente al decisum.
Invocato dalla ricorrente per contestare la clausola; la Corte ha ritenuto che la questione investisse la dedotta illiceità della condotta della controparte, non la decisione impugnata.
È stato affermato che il risarcimento in forma specifica può essere validamente pattuito; se il debitore lo offre, il rifiuto del creditore può essere contrario a buona fede e la clausola che lo preveda non è di per sé vessatoria.
Le doglianze sull'onere della prova sono state considerate, in sostanza, critiche all'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito e quindi non sindacabili in cassazione, oltre che in parte inammissibili.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte ha escluso la dedotta violazione, trattandosi di valutazione di merito.
art. 33 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
La clausola non è stata ritenuta abusiva o significativamente squilibrata ai sensi del Codice del consumo.
art. 34, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la vessatorietà della clausola; la Corte ha escluso che essa alterasse in modo significativo l'equilibrio contrattuale.
art. 35 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Invocato per la trasparenza e conoscibilità delle clausole; la Corte non ha accolto la censura perché la clausola era stata richiamata e accettata nel contratto.
art. 36 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità di protezione; la Corte ha escluso la nullità della clausola.
art. 131, comma 2-ter, d.lgs. n. 209 del 2005
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza dell'assicuratore; censura dichiarata inammissibile perché non pertinente alle rationes decidendi.
art. 166 d.lgs. n. 209 del 2005
Richiamato insieme agli obblighi di informazione e pubblicità; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per estraneità al decisum.
art. 183 d.lgs. n. 209 del 2005
Richiamato dalla ricorrente come norma sugli obblighi di comportamento dell'assicuratore; censura inammissibile per novità o estraneità.
Richiamato per sostenere l'illiceità delle controprestazioni di fare; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza perché estranea alle rationes decidendi.
art. 175 d.lgs. n. 209 del 2005
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto; censura inammissibile.
art. 148, n. 11-bis, d.lgs. n. 209 del 2005
Richiamato dalla ricorrente come indice del disvalore della clausola; la Corte non ha fondato su tale norma alcuna diversa conclusione.
art. 346 d.lgs. n. 209 del 2005
Richiamato nel contesto della dedotta illiceità delle controprestazioni di fare; censura inammissibile.
La condanna alle spese segue la soccombenza; la Corte ha confermato il principio ma ha corretto la quantificazione per il grado di appello.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito la questione sulle spese dopo la cassazione parziale.
Usato come parametro per liquidare le spese; la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva superato il massimo previsto per lo scaglione di valore applicabile.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola che prevede il risarcimento o l'indennizzo in forma specifica non è, di regola, una clausola limitativa di responsabilità ex art. 1341 c.c., ma una clausola che delimita l'oggetto della garanzia e specifica il rischio assicurato.
- Una clausola che subordina la fruizione di vantaggi tariffari o di un determinato assetto indennitario all'impegno dell'assicurato di rivolgersi a riparatori convenzionati può essere valida ed efficace se non determina un significativo squilibrio contrattuale e se il suo contenuto è richiamato e accettato nel contratto.
- Le doglianze di violazione delle regole di interpretazione del contratto sono inammissibili se la decisione impugnata non è fondata sull'ermeneutica del contenuto negoziale, ma sulla valutazione della validità ed efficacia di una clausola già considerata nel suo tenore non controverso.
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che non colpiscano specificamente tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata.
- Le contestazioni che, sotto l'apparente denuncia di violazione dell'onere della prova o delle regole di valutazione probatoria, mirano in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il giudice deve attenersi ai parametri normativi applicabili al valore della causa; una liquidazione eccedente tali limiti è censurabile in cassazione.
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