Cassazione Civile, Ordinanza n. 06852/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una verifica generale, l'Ufficio notificava a una società operante nel settore della fornitura di pasti un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, con riprese a fini IRPEG, IRAP e IVA, oltre a sanzioni. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso della contribuente, annullando alcuni rilievi; la CTR rigettava sia l'appello principale della società sia l'appello incidentale dell'Ufficio. In cassazione la società impugnava la sentenza con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, in relazione alla sanzionabilità della fattispecie elusiva ex art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973. Sosteneva che le sanzioni amministrative tributarie sarebbero applicabili solo alle 'violazioni' di norme tributarie e non anche alle operazioni elusive, anche perché l'art. 37-bis, ratione temporis, non prevedeva espressamente sanzioni e non esisterebbe un obbligo dichiarativo relativo all'imposta elusa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha affermato che, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo e che, nelle fattispecie elusive disconosciute ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione può applicare le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, poiché esse conseguono al fatto che il contribuente abbia indicato in dichiarazione un imponibile inferiore a quello accertato. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza e, a ulteriore conferma, l'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, che prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese, perché l'Agenzia delle Entrate si era costituita solo ai fini della partecipazione all'udienza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Le sanzioni tributarie previste dalla norma si applicano anche quando l'accertamento riguarda una fattispecie elusiva, se il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile inferiore a quello accertato.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce il fondamento del principio antielusivo: l'Amministrazione può disconoscere operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette solo a vantaggi fiscali.
art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato come ulteriore conferma dell'applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie nelle operazioni abusive o elusive.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per la censura di violazione di legge.
È richiamato per la costituzione dell'Agenzia ai soli fini della partecipazione all'udienza.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia tributaria, le operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette esclusivamente a ottenere vantaggi fiscali rientrano nel perimetro del divieto di abuso del diritto e possono essere disconosciute dall'Amministrazione finanziaria.
- Le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate anche in presenza di una fattispecie elusiva, quando l'effetto sia quello di aver indicato in dichiarazione un imponibile inferiore a quello effettivamente accertato.
- La mancata previsione espressa di sanzioni nella disciplina antielusiva ratione temporis non impedisce l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma generale sanzionatoria, se la condotta integra la dichiarazione di un reddito inferiore al dovuto.
- Il successivo art. 10-bis dello Statuto del contribuente conferma la lettura secondo cui l'accertamento di abuso/elusione non è sanzionatoriamente neutro.
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