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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14375/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento di liberazione e rilascio dell'immobile oggetto di pignoramento. La parte esecutata ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 103, comma 6, d.l. 18/2020, sostenendo che la norma emergenziale, letta alla luce della ratio del legislatore e delle modifiche del cd. Decreto Rilancio, dovesse operare anche per il rilascio di immobili a uso non abitativo, prorogando lo slittamento ex lege delle esecuzioni di rilascio; 2) ammissibilità del ricorso per saltum per evidente violazione di legge; 3) richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 6, d.l. 18/2020, come modificato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 42 e 111 Cost., deducendo che l'interpretazione restrittiva del giudice dell'esecuzione fosse in contrasto con la volontà legislativa di tutela delle categorie più deboli colpite dalla pandemia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via principale, che il ricorso fosse privo dell'esposizione dei fatti sostanziali e processuali richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non ricostruiva la vicenda, non consentiva di verificare l'identità delle parti nella procedura esecutiva e non dava conto delle difese svolte nelle fasi di merito. Ha inoltre osservato, in via assorbente e comunque autonoma, che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, non essendo decisori, non sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost., essendo modificabili o revocabili e soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 6, d.l. 18/2020

    La ricorrente invocava una lettura estensiva della norma emergenziale; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione perché chiude il ricorso per inammissibilità processuale.

  • d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    Richiamato come decreto di modifica del regime emergenziale sui rilascio immobili.

  • L. 17 luglio 2020, n. 77

    Richiamata quale legge di conversione del decreto rilancio che ha modificato l'art. 103, comma 6.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca l'esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali necessari alla comprensione delle censure.

  • art. 111 Cost.

    I provvedimenti del giudice dell'esecuzione, non essendo decisori, non sono ricorribili per cassazione ai sensi di questa norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata come base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 23 L. 87/1953

    Richiamato dalla ricorrente per la questione di legittimità costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla funzione del requisito di chiarezza e completezza del ricorso, a tutela effettiva del diritto di difesa.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato anche tra i parametri costituzionali della questione di legittimità e nel richiamo al giusto processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione completa e intelligibile dei fatti sostanziali e processuali: la loro omissione comporta inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Il requisito dell'esposizione dei fatti non è soddisfatto da richiami frammentari ai motivi di ricorso; il giudice di legittimità deve poter comprendere, dal solo ricorso, la vicenda processuale e la pertinenza delle censure senza ricorrere ad altre fonti.
  • Il principio di autonomia del ricorso per cassazione impone che i fatti rilevanti, le difese delle parti e le risposte dei giudici di merito siano indicati in modo chiaro e sintetico.
  • I provvedimenti del giudice dell'esecuzione, quando non abbiano natura decisoria, non sono impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo modificabili o revocabili e reclamabili tramite opposizione agli atti esecutivi.
  • La carenza del requisito di chiarezza e completezza nel ricorso non costituisce un formalismo fine a sé stesso, ma presidia il corretto esercizio del diritto di difesa e l'efficienza del processo.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
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