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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26430/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società contribuente una maggiore IVA dovuta, mediante ricostruzione dei ricavi con metodo accertativo ritenuto dalla CTR non privo dei necessari presupposti. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto solo parzialmente l'appello, limitatamente all'importo della maggiore IVA, rigettando invece le doglianze della società sulla carenza dei presupposti del metodo accertativo e sulla pretesa insufficienza della motivazione dell'atto. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: i primi due denunciavano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 e un vizio di contraddittorietà della motivazione; il terzo censurava, sempre ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il metodo usato per la ricostruzione dei ricavi, sostanzialmente chiedendo una diversa valutazione dell'apprezzamento compiuto dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché cumulavano censure di violazione di legge e vizio motivazionale senza distinguerle con la necessaria chiarezza, rendendo non separabili i profili di diritto da quelli attinenti alla ricostruzione del fatto. Ha inoltre osservato che, per la sentenza impugnata, era applicabile il nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con sindacato limitato al "minimo costituzionale" della motivazione: la sentenza della CTR non presentava motivazione apparente o altre anomalie rilevanti. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato/inammissibile nella sostanza, perché mirava a una rivalutazione del merito dell'accertamento fiscale e della scelta del metodo di ricostruzione dei ricavi, attività riservate al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e di vizio di motivazione possono essere cumulate nello stesso motivo solo se risultano chiaramente distinguibili nei loro profili; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    È richiamato dalla ricorrente come parametro della censura di violazione di legge e di motivazione, ma la Corte non ne accoglie la doglianza.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale".

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. possono essere formulate congiuntamente solo se il motivo consente di distinguere con chiarezza la violazione di legge dal vizio motivazionale; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, è limitato alle sole anomalie motivazionali che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante, non essendo più denunciabile il mero difetto di sufficienza o congruità della motivazione.
  • La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva in modo assoluto di reale giustificazione logica o presenti anomalie estreme; una motivazione coerente e sufficiente supera il controllo di legittimità.
  • Il giudizio di cassazione non consente una rivalutazione del merito né delle scelte probatorie o del metodo di accertamento adottato dal giudice di merito, se la decisione è sorretta da argomentazione giuridicamente corretta e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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