Cassazione Civile, Ordinanza n. 36220/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista aveva impugnato una cartella di pagamento con cui gli era stato richiesto il versamento dell'IRAP per l'anno d'imposta 2007, oltre accessori e sanzioni, in relazione all'attività svolta all'interno di uno studio professionale associato. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR della Puglia aveva riformato la decisione ritenendo che l'esercizio dell'attività in forma associata fosse indice di autonoma organizzazione e quindi di assoggettabilità ad IRAP, valorizzando anche l'imputazione dei compensi allo studio e la mancata produzione del registro dei beni ammortizzabili. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 446/1997 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la presunzione di autonoma organizzazione prevista per società ed enti non si applica allo studio associato; richiamava inoltre la documentazione prodotta per dimostrare che il reddito derivava da prestazioni professionali personali e che l'onere della prova contraria era stato assolto. Prima dello scrutinio del motivo, il ricorrente ha però dichiarato di rinunciare al ricorso per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e di aver versato quanto dovuto; l'istanza era corredata dall'accettazione dell'agente della riscossione e dalla ricevuta del pagamento.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta dopo l'adesione alla definizione agevolata dei carichi e il pagamento della somma dovuta, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione, non opera l'art. 306 c.p.c. quanto all'accettazione della controparte. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2 e 3
Sono richiamati dal ricorrente per sostenere che la presunzione di autonoma organizzazione prevista per società ed enti non sarebbe estensibile allo studio associato, mentre l'attività professionale personale dovrebbe escludere l'assoggettamento ad IRAP.
È invocato per affermare che il contribuente avrebbe assolto l'onere della prova contraria circa la natura personale dell'attività produttiva di reddito.
È richiamato insieme agli artt. 2697 e 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici e riparto probatorio.
È richiamato insieme agli artt. 2697 e 2727 c.c. per contestare l'uso presuntivo dell'autonoma organizzazione.
La Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
La Corte precisa che non si applica al giudizio di cassazione, sicché la rinuncia non necessita di accettazione della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la pronuncia è di estinzione e la norma, avente natura sanzionatoria/eccezionale, non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
art. 1, comma 241, l. 27 dicembre 2022, n. 179
È richiamato come base della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione quater).
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. quando il ricorrente dia prova dell'intervenuto venir meno del proprio interesse alla prosecuzione, anche in presenza di adesione a definizione agevolata e pagamento del dovuto.
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte, poiché l'art. 306 c.p.c. non è applicabile a tale fase.
- La pronuncia di estinzione non equivale a rigetto o inammissibilità e, per la sua natura eccezionale e sanzionatoria, non consente l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso non vittorioso.
- Quando la causa venga definita per rinuncia, la Corte non entra nello scrutinio dei motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della questione sostanziale controversa.
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