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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14882/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, accolto dalla CTP. La CTR ha poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per tardività, ritenendo che la spedizione del plico contenente l'atto di appello fosse avvenuta il 7 novembre 2014, oltre il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza di primo grado (21 marzo 2014). L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sul deposito/notifica dell'appello nel processo tributario e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che dalla distinta depositata e dal Mod. ENTR 1 GIORNALIERO di Poste Italiane risultasse la data del 6 novembre 2014, quindi tempestiva; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla data riportata sulla distinta di accettazione della spedizione.

La decisione

La Corte ha riunito e rigettato i due motivi, ritenendoli infondati. Ha osservato che, dall'esame visivo del timbro sull'elenco dei plichi consegnati all'ufficio postale, non era possibile decifrare in modo affidabile l'indicazione del giorno 6 novembre; pertanto ha condiviso la conclusione dei giudici di merito sulla mancanza di prova della tempestiva spedizione dell'appello. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. n. 546/1992

    indicato come norma richiamata per la spedizione/deposito del plico nel processo tributario; la Corte non ne modifica il contenuto ma verifica se la prova documentale consenta di dimostrare la tempestività della spedizione.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme alle altre norme del processo tributario a sostegno della censura sull'ammissibilità/tempestività dell'appello.

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il termine di proposizione dell'appello nel processo tributario.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per le modalità di proposizione dell'appello nel processo tributario.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini di impugnazione.

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al termine lungo di impugnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza o del procedimento dedotto nel primo motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel secondo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere che la prova della tempestiva spedizione dell'appello incombeva sulla parte appellante.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte afferma che non si applica, perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte che contesta la tardività della impugnazione deve fornire una prova chiara e leggibile della data di spedizione del plico; se la documentazione prodotta non consente di decifrare con certezza la data, la prova della tempestività non è raggiunta.
  • L'onere di dimostrare il rispetto del termine di impugnazione grava sulla parte che propone l'appello, quando la controparte eccepisca la tardività o quando la tempestività dipenda da un documento di spedizione incompleto o indecifrabile.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è fondata se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione il documento invocato e lo ha ritenuto non idoneo, per sua oggettiva illeggibilità, a provare il fatto dedotto.
  • In presenza di incertezza sull'indicazione della data di spedizione risultante dal timbro postale o da analoghi documenti, il giudice può legittimamente concludere per la mancata prova della tempestività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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