Cassazione Civile, Ordinanza n. 33258/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una successione testamentaria nella quale la parte poi ricorrente, coniuge del defunto, era destinataria di un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili. In un primo giudizio aveva proposto azione di riduzione nei confronti dei figli del de cuius, ma il Tribunale aveva respinto la domanda. In un secondo giudizio, dopo aver sostenuto di dover essere ammessa alla riduzione per avere previamente rinunciato al legato in modo valido, la domanda è stata nuovamente respinta in appello per effetto del giudicato formatosi sulla precedente sentenza. Con il ricorso per cassazione si deducevano: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., perché la precedente decisione sarebbe stata solo di rito, non idonea a formare giudicato sostanziale; 2) omessa motivazione su un fatto decisivo relativo al godimento dell’immobile quale casa familiare e dunque alla mancata accettazione del legato; 3) violazione degli artt. 551, 649, 1350, 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendosi che la domanda di riduzione sarebbe stata riproponibile una volta intervenuta una rinuncia scritta al legato, essendo il legato immobiliare soggetto a forma scritta ad substantiam.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della sentenza del 2011 come decisione di merito e non come mero arresto in rito: il Tribunale aveva non solo rilevato la mancanza di una rinuncia valida al legato immobiliare, ma aveva anche accertato che la domanda originaria mirava in realtà a ottenere l'integrazione del valore del legato senza dismetterlo, con conseguente caducazione del diritto di chiedere la legittima. Tale accertamento integrava giudicato sostanziale, precludendo la riproposizione della domanda di riduzione. Di conseguenza, il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la questione del godimento dell'immobile non poteva più incidere una volta formato il giudicato. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per il rigetto, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per distinguere tra giudicato formale e giudicato sostanziale; la Corte conferma che la precedente decisione aveva efficacia preclusiva sostanziale.
La sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti anche rispetto alla proponibilità della successiva domanda identica o incompatibile.
Il legato in sostituzione di legittima può essere rinunciato; se ha ad oggetto immobili, la rinuncia deve essere valida e in forma scritta ad substantiam.
Richiamato nel ricorso in relazione agli effetti del legato sostitutivo e alla facoltà del legittimario di scegliere tra legato e legittima.
Richiamato per sostenere la necessità della forma scritta per gli atti relativi a diritti immobiliari, inclusa la rinuncia al legato immobiliare.
Richiamato solo nel motivo di ricorso per affermare che il godimento dell'immobile quale casa familiare non costituirebbe accettazione del legato.
Invocato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato assorbito per effetto del giudicato.
Invocato nel terzo motivo in relazione al vizio di motivazione/struttura della sentenza, ma senza accoglimento.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dichiarare la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza ha accertato nel merito che il legittimario, pur beneficiario di un legato in sostituzione di legittima, ha già posto in essere un comportamento incompatibile con la successiva scelta della legittima, il relativo giudicato preclude la riproposizione dell'azione di riduzione.
- Per stabilire se una decisione sia passata in giudicato sostanziale non occorre guardare solo al dispositivo, ma anche alla motivazione: se il giudice ha accertato l'effetto preclusivo definitivo della condotta del legittimario, la pronuncia è di merito e non meramente processuale.
- Il legittimario che intenda rinunciare a un legato avente ad oggetto beni immobili deve osservare la forma scritta ad substantiam; in mancanza, la rinuncia non è idonea a rimuovere la preclusione già maturata.
- Una volta formato il giudicato sul rigetto dell'azione di riduzione, restano assorbite le questioni che avrebbero potuto essere dedotte contro la sentenza originaria, poiché esse non possono essere riesaminate in un nuovo giudizio identico.
- La richiesta di ottenere l'integrazione del valore del legato senza dismetterlo può essere sintomatica della volontà di conservare il legato, con conseguente definitiva perdita del diritto di chiedere la legittima.
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