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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16042/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, ha cassato la sentenza impugnata per motivazione solo apparente e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, perché riesamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente e confermato gli avvisi di accertamento per gli anni 2005, 2006 e 2007, con i quali era stato rideterminato sinteticamente un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali sulla base di spese e incrementi patrimoniali ritenuti non compatibili con i redditi dichiarati. Il ricorso era affidato a cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in violazione delle norme sulla motivazione e del giusto processo; 2) violazione delle regole di valutazione della prova e dell'onere probatorio; 3) omessa pronuncia su eccezioni preliminari, inclusa l'inammissibilità dell'appello per tardività; 4) omesso esame di un fatto decisivo; 5) violazione delle norme sul reddito sintetico e delle presunzioni semplici. La Suprema Corte ha ritenuto assorbente il primo motivo, rilevando che la CTR si era limitata a una motivazione meramente adesiva e apodittica, priva di autonoma disamina degli elementi di fatto e delle difese della contribuente, senza consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    comma 2; richiamato anche comma 1, n. 4 nella rubrica dei motivi

    Le sentenze tributarie devono essere sorrette da una motivazione autonoma e comprensibile, non da un rinvio acritico all'atto impugnato.

  • art. 111 Cost.

    secondo comma; richiamato anche art. 11 Cost. nella rubrica del secondo motivo

    Il giusto processo esige una motivazione che consenta il controllo sulla decisione.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato a sostegno dell'esigenza di una decisione motivata e comprensibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Vengono evocati i diversi vizi deducibili in cassazione, ma la Corte accoglie solo il vizio di nullità per motivazione apparente.

  • artt. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina del reddito determinato sinteticamente e delle presunzioni sulla capacità contributiva.

  • d.m. 10 settembre 1992

    Richiamato dalla parte ricorrente come fonte applicativa del redditometro.

  • d.m. 19 novembre 1992

    Richiamato dalla parte ricorrente come fonte applicativa del redditometro.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Evocati nei motivi ma non esaminati nel merito, essendo il primo motivo assorbente.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato in relazione al riparto dell'onere della prova nei giudizi sull'accertamento sintetico.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati a proposito delle presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento sintetico.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per eccepire la tardività dell'appello dell'Ufficio.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistente graficamente, è solo apparente e non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario il giudice d'appello non può limitarsi ad aderire in modo acritico all'avviso di accertamento o alle difese dell'Ufficio, ma deve esaminare le censure delle parti e spiegare le ragioni della decisione.
  • Il rinvio per relationem agli atti dell'Amministrazione non è sufficiente se non è accompagnato da una autonoma valutazione giudiziale dei fatti controversi e delle prove offerte dal contribuente.
  • L'omessa disamina delle eccezioni preliminari e delle contestazioni sostanziali impedisce il controllo di legittimità e determina nullità della sentenza.
  • Nell'accertamento sintetico del reddito il giudice deve valutare concretamente gli elementi presuntivi posti dall'Ufficio e la prova contraria del contribuente, dando conto in motivazione delle ragioni dell'eventuale preferenza accordata all'una o all'altra ricostruzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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