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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26034/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

La società cliente aveva acquistato obbligazioni nell’ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria con la banca. Dopo la sospensione delle quotazioni dei titoli nel dicembre 2016, le obbligazioni furono riammesse alla quotazione nell’ottobre 2017 e la cliente le mantenne in portafoglio fino alla vendita nel febbraio 2018. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1302/2022 pubblicata il 21 giugno 2022, aveva riconosciuto l’inadempimento della banca agli obblighi informativi, ma aveva ridotto la condanna per il danno conseguente al deprezzamento verificatosi dopo la riammissione alla quotazione, ravvisando una scelta autonoma della cliente di conservare i titoli nonostante la sospensione e la conoscibilità del rischio. Aveva inoltre respinto la domanda di nullità degli acquisti e di ristoro del danno pari all’intero capitale investito. La cliente ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1227, secondo comma, e 1375 c.c. e dell’art. 21 d.lgs. 58/1998, contestando che potesse esserle imputato un concorso causale, data l’asimmetria informativa e l’assenza di informazioni della banca sul disinvestimento; con il secondo ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, contestando la presunzione che il valore dei titoli fosse destinato a diminuire dopo la sospensione e che la cliente potesse conoscere tale rischio. La banca ha proposto ricorso incidentale, denunciando, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 4, e 112 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla richiesta di detrarre dal risarcimento le cedole riscosse dalla cliente durante l’investimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale: il primo motivo è infondato perché la fattispecie, quanto alla produzione del danno-conseguenza, ricade nell’art. 1227, secondo comma, c.c.; il giudice d’appello aveva accertato che la cliente, dopo aver appreso una flessione dei titoli e dopo la sospensione delle quotazioni, aveva mantenuto gli strumenti nel proprio patrimonio, mentre la conoscibilità della sospensione mediante ordinaria diligenza rendeva la censura diretta, in sostanza, a contestare una valutazione di fatto. Il secondo motivo è inammissibile perché non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a confutare il giudizio di fatto; inoltre, la nota del giugno 2015 non era decisiva, anche in mancanza dell’accertamento di un rapporto di consulenza che comportasse un obbligo di monitoraggio dei titoli. La Corte ha accolto il ricorso incidentale: la banca aveva formulato una domanda autonoma di detrazione delle cedole, distinta dalla questione del concorso causale, e la Corte d’appello non vi aveva pronunciato, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1227, secondo comma, c.c.

    Deve premettersi che la fattispecie va qualificata ai sensi del secondo comma dell’art. 1227 cod. civ. posto che, nel caso del primo comma, a fronte dell’inadempimento dell’obbligo informativo da parte dell’intermediario, non è configurabile il concorso colposo del danneggiato; a livello, invece, di produzione del danno (conseguenza), esauritasi la fase di responsabilità del danno-evento, rileva l’autonoma scelta del proprietario del titolo di mantenerlo nel patrimonio, nonostante la consapevolezza, acquisita o acquisibile mediante l’ordinaria diligenza, sulla rischiosità della conservazione del titolo nel proprio patrimonio.

    L’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi non configura, di per sé, un concorso colposo del cliente nella causazione dell’evento dannoso; può tuttavia rilevare, nella produzione del danno-conseguenza, la scelta autonoma dell’investitore di conservare i titoli quando conosca o possa conoscere con l’ordinaria diligenza i rischi di tale condotta.

  • art. 1375 c.c.

    Nessuna quote interpretativa autonoma nel testo della decisione.

    La disposizione è richiamata nella rubrica del primo motivo del ricorso, ma la Corte non ne svolge un’autonoma applicazione o interpretazione.

  • art. 21 d.lgs. 58/1998

    Nessuna quote interpretativa autonoma nel testo della decisione.

    La disposizione è richiamata nella rubrica del primo motivo del ricorso; la decisione non ne ricava un principio autonomo, concentrandosi sull’art. 1227 c.c. e sulla valutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile, poiché quanto lamentato non consiste in un omesso esame di fatti storico-naturalistici dedotti e discussi in lite e decisivi ai fini del decidere, bensì di confutazione del giudizio di fatto.

    La censura di omesso esame è inammissibile quando, invece di individuare un fatto storico decisivo non esaminato, mira a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Nessuna quote interpretativa autonoma nel testo della decisione.

    La norma è indicata quale parametro processuale del ricorso incidentale; la Corte decide la censura in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., senza svolgere un’autonoma interpretazione del n. 4.

  • art. 112 c.p.c.

    Un’omissione che determina la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato giacché, con ogni evidenza, la questione della compensatio lucri cum damno è del tutto autonoma rispetto a quella del concorso causale nella sua determinazione, sicché su di essa era necessario pronunciare, non potendosi in alcun modo ritenere che la motivazione resa dalla Corte di appello sia implicitamente reiettiva della domanda autonomamente formulata.

    Il giudice deve pronunciarsi su una domanda autonoma, quale la detrazione delle utilità riscosse dal danneggiato, anche quando abbia deciso una distinta questione relativa al concorso causale; la decisione su quest’ultima non equivale a rigetto implicito della prima.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In presenza dei presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo della ricorrente principale di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il comma è richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, subordinatamente al fatto che sia dovuto.

Massime di principio

  • Nel caso di inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi, il concorso colposo del cliente non si configura rispetto al danno-evento per il solo fatto che questi abbia investito; può invece rilevare, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c., la scelta autonoma di mantenere i titoli nel patrimonio quando il cliente conosca o possa conoscere con l’ordinaria diligenza la rischiosità della conservazione.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto: occorre indicare un fatto storico, discusso e decisivo, che il giudice abbia omesso di esaminare.
  • La domanda di detrazione delle utilità riscosse dal danneggiato durante l’investimento, quale la richiesta di scomputare le cedole percepite, è autonoma rispetto alla domanda o questione relativa al concorso causale e richiede una pronuncia espressa; la decisione su quest’ultima non comporta rigetto implicito della prima.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

Testo integrale

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