Cassazione Penale, Sentenza n. 50823/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata al Brancato per reati in materia di stupefacenti (capo 59, 60, 63) con l'aggravante dell'art.416-bis (art.416-bis, comma 1). Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge ex art.273 c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio non poteva riesaminare il quadro indiziario rispetto a quanto già deciso dal giudice di merito; (2) violazione e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p. e art.627, comma 3, c.p.p., sostenendo che la Corte di cassazione aveva annullato perché mancava la prova della consapevolezza da parte del Brancato che i suoi interlocutori commettessero reati in concorso al fine di agevolare il sodalizio mafioso (non bastava la sola consapevolezza dell'esistenza del clan), e che il Tribunale del riesame non avrebbe superato i vizi evidenziati dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato che il GUP con sentenza del 18/07/2023 ha condannato il Brancato anche con riguardo all'aggravante dell'art.416-bis, comma 1, ed ha osservato che, una volta intervenuta una sentenza di condanna (anche non definitiva), il giudice chiamato a decidere sulla misura cautelare in sede di rinvio è vincolato alla ricostruzione di merito e può valutare gli elementi così affermati, nonché eventuali nuovi elementi di fatto sopravvenuti. La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito sopravvenuta costituisse un nuovo elemento rilevante che legittimava la conferma della custodia cautelare con l'aggravante mafiosa; perciò il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
d.P.R. n.309/1990, artt.73 e 74
Norme che disciplinano i delitti in materia di stupefacenti, rispetto ai quali sono stati contestati i capi d'imputazione; utilizzate come quadro fattuale dei reati oggetto della misura cautelare.
art.416-bis cod. pen. (e comma 1)
Aggiornamento dell'aggravante per i reati commessi connessi ad associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che, alla luce della sentenza di condanna del GUP e degli ulteriori elementi, l'aggravante ricorresse anche ai fini della misura cautelare.
art.80 T.U. stupefacenti
Norma relativa ad aggravanti del testo unico sugli stupefacenti richiamata nel procedimento di merito; la sentenza di merito ha escluso questa specifica aggravante ma ha confermato l'aggravante di cui all'art.416-bis.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta incapacità del giudice del rinvio a riesaminare il quadro indiziario: la Corte ha negato rilievo perché è intervenuta una successiva sentenza di condanna che costituisce nuovo elemento valutabile.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione invocate dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione/manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto i motivi infondati alla luce della sopravvenuta sentenza di merito e della giurisprudenza sul vincolo del giudice del rinvio.
Principio del vincolo del giudice del rinvio alla decisione della Cassazione: la Corte ha ricordato i limiti del riesame e insieme la possibilità di valutare nuovi elementi di fatto sopravvenuti, come la sentenza di condanna del GUP.
art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a seguito della pronuncia: la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli effetti previsti.
Massime di principio
- Quando interviene una sentenza di condanna (anche non definitiva) il giudice che decide in sede cautelare sul rinvio è vincolato alla ricostruzione di merito e può, nei limiti indicati dalla Cassazione, fare proprio il quadro fattuale e giuridico emergente da quella sentenza.
- Il giudice del riesame non può estendere la verifica a questioni diverse dai punti oggetto di annullamento, salvo che sopravvengano nuovi elementi di fatto o di prova; tali elementi sopravvenuti possono essere valutati e possono giustificare un diverso esito cautelare.
- La mera conoscenza dell'esistenza e dell'operatività di un clan non è automaticamente sufficiente a provare la consapevolezza di partecipare o di agevolare l'associazione mafiosa: occorre prova della consapevolezza del ruolo degli interlocutori e dell'intento agevolatore; tuttavia, elementi indiziari concreti (es. intermediazioni finalizzate a convogliare proventi al clan, ripartizione di somme concordata con vertici detenuti, condanne di correi) rafforzano l'affermazione della consapevolezza.
- La condanna di altri partecipanti o correlati ai fatti (giudicato, anche non definitivo) può essere un elemento probatorio rilevante nel giudizio cautelare perché incide sulla valutazione complessiva degli indizi.
- I motivi di cassazione che impugnano la motivazione del giudice di rinvio devono dimostrare una specifica frattura logica o una violazione di diritto rispetto ai punti determinanti già decisi dalla Cassazione; l'esistenza di nuovi elementi può assorbire censure precedenti.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe mirare a dimostrare l'assenza di consapevolezza dell'intento agevolatore (non solo la mancata appartenenza al clan) e contestare la rilevanza probatoria di eventuali sentenze altrui o di atti interni al sodalizio, ove non correlati direttamente al comportamento dell'imputato.
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