Cassazione Penale, Sentenza n. 50751/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione per l'annullamento della sentenza del 03/02/2023 che aveva confermato la condanna a 2 anni di reclusione e 200 euro di multa per violazione di sigilli (art. 349 c.p.). Il ricorrente sostiene: i) che l'area sequestrata non era effettivamente inaccessibile perché i nastri erano posti ad altezza superiore e non delimitavano tutti i varchi; ii) che la sua presenza sul posto era giustificata dai doveri di custodia giudiziaria e non prova una condotta commissiva; iii) che non risultano elementi probatori di un'attività di parcheggiatore (nessuna ricevuta, pagamento o strutture per la riscossione); iv) contestazione della ricostruzione della Corte territoriale che avrebbe dedotto senza prova che egli alzava il nastro per far entrare le auto; v) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ritenuta però non valutata correttamente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi proposti sollecitassero una rivalutazione del compendio probatorio e non evidenziassero una manifesta illogicità o un travisamento della prova tale da incidere irrimediabilmente sulla motivazione. La Corte ha confermato l'orientamento dei giudici di merito secondo cui il Di Luca, quale custode giudiziario dell'area sottoposta a sequestro, aveva consentito la sosta di veicoli violando i sigilli; ha inoltre escluso la necessità di rinnovare l'istruttoria. Motivi rilevanti sono stati ritenuti inammissibili se non devoluti in appello (es. tenuità). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 349, secondo comma
La norma sulla violazione dei sigilli è stata interpretata in senso estensivo: integra reato anche la condotta del custode giudiziario che, pur non rompendo materialmente i sigilli, consente l'uso illegittimo della cosa sottoposta a sequestro (ad es. agevolando la sosta di autovetture).
Codice penale, art. 81, comma finale
Richiamato nell'intestazione del capo di imputazione; non è centrale nella motivazione della Cassazione, ma figura come riferimento normativo nella contestazione originaria.
Codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché la relativa istanza non era stata specificamente dedotta in sede di appello; una generica richiesta di benefici di legge non supplisce a detta omissione.
Codice di procedura penale, art. 606, primo comma, lett. e)
Limitazione del sindacato di legittimità: la Cassazione può censurare la motivazione solo per i vizi tassativamente indicati dalla norma (ad es. manifesta illogicità, travisamento della prova), senza riesaminare liberamente il merito delle valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito.
Codice di procedura penale, art. 165-bis disp. att. (rif. giurisprudenziale sull'autosufficienza del ricorso)
Il ricorrente in cassazione deve indicare e allegare gli atti che si pretende travisati; senza l'allegazione o la trascrizione completa non è possibile sollevare efficacemente il vizio di travisamento della prova.
Codice di procedura penale, artt. 581, comma 1 lett. c) e 591
Riferimenti alla necessità che il ricorso sia autosufficiente e che non si chieda alla Corte una lettura integrale e interlocutoria di atti non specificamente indicati; carenze procedurali possono determinare l'inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende nel caso di inammissibilità del ricorso, eventualmente imputabile a colpa del ricorrente.
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato in ordine alla trattazione del ricorso secondo la disciplina emergenziale/ordinamentale vigente al momento.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è luogo per una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi diretti a ottenere una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili se non dimostrano una manifesta illogicità o un travisamento della prova.
- Per contestare in cassazione il travisamento della prova occorre indicare esplicitamente e allegare gli atti processuali ritenuti travisati; senza l'autosufficienza del ricorso la censura non è esaminabile.
- La mera presenza sul luogo di un'area sottoposta a sequestro può legittimamente, se adeguatamente motivato, essere valutata dal giudice di merito quale elemento indiziario di un'attività commissiva, specie se il soggetto è formalmente designato custode giudiziario.
- Il custode giudiziario ha l'obbligo di impedire l'uso della cosa sequestrata o di allertare l'autorità: l'omessa vigilanza o omissione di segnalazione può essere interpretata come fattiva agevolazione e integra la violazione dei sigilli se la motivazione del giudice lo dimostra logicamente.
- Questioni o richieste non sollevate in appello (ad es. la domanda di riconoscimento della particolare tenuità) non possono essere proposte per la prima volta in cassazione; tali omissioni comportano l'inammissibilità delle relative censure.
- Quando si prospettano ricostruzioni alternative dei fatti, è necessario che l'ipotesi alternativa sia ragionevole e supportata da elementi concreti: le mere congetture non bastano a scalfire una motivazione coerente dei giudici di merito.
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