Cassazione Penale, Sentenza n. 50753/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 22/09/2020, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. L'impugnazione per cassazione articolava sei motivi: (i) errata interpretazione del Regolamento CE n.2568/1991 (nota c) con riferimento alla rilevanza del valore dei perossidi e alla conseguente qualificazione dell'olio come "lampante" e alle conseguenze sulla miscelazione/commercializzazione; (ii) vizio di motivazione circa la sussistenza delle cosiddette "frodi storiche" (prove di miscelazione e commercializzazione delle partite contestate); (iii) violazione dell'art.597 c.p.p. e omessa o insufficiente motivazione circa la confisca ex art.19 L.231/2001 disposta in appello per la prima volta; (iv)-(vi) censure ulteriori sulla legittimità e sui criteri di calcolo della confisca/ profitto (correttezza del criterio prezzo di vendita vs risparmio di costo, e applicabilità della confisca per equivalente rispetto alle singole operazioni).
La decisione
La Corte di Cassazione, nella parte resa nota, ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui il superamento della soglia dei perossidi prevista dall'allegato I del Regolamento n.2568/91 comporta il cambiamento di categoria "all'interno" degli oli vergini e, data la struttura delle sottocategorie (extra vergine, vergine, lampante), conduce alla ricaduta nella categoria "olio lampante"; ha anche ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito circa le prove documentali e le conclusioni sulle "frodi storiche" (applicando il principio della "doppia conforme"). Quanto al terzo motivo, la Corte ha invece accolto la censura relativa alla confisca: ha rilevato che la Corte d'appello non ha fornito una risposta adeguata alle specifiche doglianze della difesa circa l'applicabilità e il calcolo della confisca disposta per la prima volta in grado d'appello e ha ritenuto fondata la critica di violazione dell'art.597 comma 3 c.p.p. (cioè l'impossibilità, in assenza di impugnazione del P.M., di aggravare taluni aspetti della sanzione non disposti in primo grado). Per questa ragione la sentenza impugnata è stata annullata, con riferimento alla parte relativa alla confisca (sia per la mancata motivazione puntuale sia per il vizio procedurale), disponendo verosimilmente il rinvio o la riformulazione motivazionale su tale punto. Le altre censure rimaste sono state assorbite o rigettate.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2568/1991
nota c all'allegato I: "per gli oli di oliva vergini, l'inosservanza di almeno uno di questi valori limite comporta il cambiamento di categoria, pur rimanendo classificati in una delle categorie degli oli di oliva vergini"
Il superamento del valore soglia dei perossidi previsto per gli oli vergini determina il cambiamento di sottocategoria all'interno della macro-categoria degli oli vergini; essendo le sottocategorie essenzialmente tre (extraver-gine, vergine, lampante), il superamento della soglia porta alla ricaduta nella categoria "lampante"
Regolamento (CEE) n. 136/1966 (art. 35)
"Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva che figurano in allegato sono obbligatorie per la commercializzazione di questi"
Definisce le denominazioni e le categorie obbligatorie per la commercializzazione; individua inoltre quali categorie possono essere commercializzate al dettaglio, circoscrivendo il perimetro delle vendite e l'uso delle denominazioni
D.Lgs. 231/2001 (art. 5 lett. a), art. 24-ter comma 2, art. 25‑bis)
Normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti; la società è stata imputata in relazione agli illeciti amministrativi derivanti da reati (fra cui frode in commercio, art.515 c.p.) e la confisca ex art.19 L.231/2001 è stata disposta in relazione alla responsabilità dell'ente
Codice penale (art. 515, art. 517‑bis, art. 416)
Art.515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio) e artt. correlati sono i reati di riferimento per le condotte di commercializzazione di oli con qualità o origine diverse da quelle dichiarate; art.416 c.p. (associazione per delinquere) era richiamato in alcuni capi poi esclusi in parte
Legge 231/2001 (art. 19) - confisca
Consente la confisca per equivalente del profitto del reato in capo all'ente. La Corte ha ritenuto che la motivazione relativa all'applicazione della confisca debba essere puntuale e collegata alle operazioni effettivamente contestate e comprovate
Codice di procedura penale (art. 597 comma 3)
Impone limiti agli interventi in appello: la Corte ha rilevato che non è ammissibile che il giudice d'appello disponga novità punitive (es. confisca non disposta in primo grado) in assenza di impugnazione da parte del P.M.; la norma tutela la regola della non aggravabilità in appello se non richiesto dal P.M.
Regolamenti comunitari successivi e integrativi (es. Reg. (UE) n. 61/2011, Reg. n. 356/92, Reg. n.1234/2007, Reg. n.1308/2013, Reg. CE n.865/2004)
Sono richiamati per ricostruire l'evoluzione normativa sulla classificazione degli oli d'oliva e confermare che le caratteristiche chimico-fisiche e i limiti fissati dall'allegato I del Reg. 2568/91 (integrato dalle modifiche successive) disciplinano la conformità delle categorie di olio
Massime di principio
- Secondo i regolamenti comunitari sulla classificazione degli oli d'oliva (allegato I del Reg. 2568/1991 e successive modifiche), il superamento del valore soglia dei perossidi previsto per gli oli vergini comporta il cambiamento di sottocategoria all'interno della macro-categoria "oli vergini"; nella pratica normativa attuale ciò conduce alla qualificazione come "olio lampante" quando non sussistono altre sottocategorie alternative
- La qualificazione come "olio lampante" ha rilievo pratico per la commerciabilità e per la possibilità di utilizzarlo in miscelazioni per prodotti destinati al consumo umano etichettati come extravergine: l'inclusione di olio lampante in miscele commercializzate come extravergine integra il profilo della frode in commercio
- In presenza di decisioni di merito "doppie conformi" (prima e seconda grado che motivano in modo coerente), la Cassazione esercita un sindacato limitato e richiede che il ricorrente indichi vizi chiari e decisivi; censure generiche o minimi rilievi argomentativi difficilmente ottengono annullamento
- Quanto alla confisca ex L.231/2001, il giudice d'appello non può introdurre o aumentare misure patrimoniali o altri profili sanzionatori in assenza di impugnazione del P.M. o di chiara motivazione che risponda alle doglianze difensive: la misura patrimoniale deve essere ancorata a elementi di prova e a una specifica ricostruzione delle operazioni illecite
- Per la quantificazione del profitto confiscabile è necessario un calcolo analitico e collegato alle singole operazioni contestate; criteri generici (es. mero prezzo di vendita senza collegamento alla specifica frode o senza distinzione del surplus illecito) possono essere contestati e resi inapplicabili
- Se si intende sollevare questioni interpretative del diritto comunitario (es. richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE), occorre dimostrare che la normativa comunitaria sia effettivamente ambigua e che la risposta della Corte comunitaria sia necessaria per risolvere il caso; quando la disciplina è chiara e le definizioni tecniche sono consolidate, il rinvio viene ritenuto inammissibile
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