Cassazione Penale, Sentenza n. 50752/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la sua condanna per il reato previsto dagli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2011, quale amministratrice della societa' LUFIL S.r.l.), deducendo esclusivamente che il reato si era estinto per prescrizione prima della pronuncia impugnata. Il motivo si fonda sulla data di consumazione contestata (30/09/2011) e sull'applicazione dell'aumento di un terzo del termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000 per i reati commessi dopo il 17/09/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato che il reato era contestato come consumato il 30/09/2011 e, applicando l'aumento di un terzo del termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. n. 74/2000, ha concluso che il reato si è estinto per prescrizione il 30/09/2021. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione; ha inoltre revocato la confisca per equivalente (riitenuta non applicabile retroattivamente, essendo introdotta dall'art. 578-bis c.p.p. successivamente ai fatti), lasciando invece ferma la confisca diretta del profitto a carico della societa' LUFIL S.r.l.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato quale parametro della pena applicata in primo grado; non contestata la responsabilita', ma rilevante per la definizione della pena principale confermata in appello.
d.lgs. n. 74/2000
Individua il delitto imputato (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali). La fattispecie è stata contestata come consumata il 30/09/2011.
art. 17 d.lgs. n. 74/2000
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
Prevede l'aumento di un terzo del termine di prescrizione per i reati indicati (artt. da 2 a 10) commessi dopo il 17/09/2011. Applicando tale aumento il termine di prescrizione del reato contestato è maturato il 30/09/2021, determinando l'estinzione del reato prima della sentenza impugnata.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
Consente l'impugnazione per cassazione anche con un unico motivo quando si deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso sulla base di tale previsione.
art. 578-bis cod. proc. pen.
art. 578-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21)
Regola la confisca per equivalente. La Corte ha ritenuto che tale disposizione abbia carattere anche sostanziale e quindi non sia applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, giustificando la revoca della confisca per equivalente.
norma sulla confisca diretta del profitto
richiami giurisprudenziali (Sez.2, n. 17354 del 08/03/2023; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015)
La confisca diretta del profitto a carico della societa' è misura obbligatoria e sanzionatoria di natura diversa dalla confisca per equivalente; puo' permanere anche quando il reato si estingue per prescrizione, se vi è stata condanna in primo grado.
Massime di principio
- Se l'atto di accusa indica espressamente la data di consumazione del reato, quella data prevale rispetto a interpretazioni successive e non puo' essere modificata in senso sfavorevole al reo in mancanza di una formale rettifica dell'accusa.
- L'aumento di un terzo del termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 si applica ai reati indicati commessi dopo il 17/09/2011 e può determinare l'estinzione del reato se il termine matura prima della sentenza impugnata.
- La confisca per equivalente introdotta successivamente ai fatti può avere natura sostanziale e quindi non essere applicata retroattivamente; in tali casi va revocata se il fatto è anteriore all'introduzione della norma.
- La confisca diretta del profitto, se disposta come misura obbligatoria in primo grado, può restare valida anche se il reato si estingue per prescrizione, in quanto misura di natura non sempre assorbita dall'estinzione del reato.
- In Cassazione è ammissibile il ricorso con unico motivo relativo alla prescrizione (art. 606 lett. b c.p.p.); la deduzione dell'estinzione per prescrizione rimane un motivo rilevante anche se il ricorrente non contesta la responsabilità penale.
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