Cassazione Penale, Sentenza n. 50750/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna per cassazione l'omessa eliminazione della statuizione accessoria dell'ordine di rimessione in pristino contenuta nella sentenza di appello che aveva dichiarato i reati (violazioni degli artt. 44, 83, 95 d.P.R. n. 380/2001 e art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004) estinti per prescrizione. La questione giuridica centrale è se, in presenza di estinzione del reato per prescrizione (sentenza predibattimentale), il giudice possa comunque impartire o mantenere l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che l'ordine di rimessione in pristino è impartibile se non a seguito di sentenza di condanna o ad essa equiparata; l'estinzione del reato per prescrizione non consente l'imposizione né il mantenimento dell'ordine accessorio. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, eliminando tale statuizione; resta invece fermo che la pubblica amministrazione mantiene i propri poteri autonomi in materia (eventuale ordine o esecuzione amministrativa non è precluso dal dispositivo penale).
Norme richiamate
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 2
L'ordine di rimessione in pristino è impartibile se non a seguito di sentenza di condanna o di sentenza ad essa equiparata; l'estinzione del reato per prescrizione non consente l'imposizione dell'ordine, che deve essere revocato.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9
Per analogia, l'ordine di demolizione in materia edilizia presuppone comunque una pronuncia di condanna: gli ordini accessori del giudice penale richiedono una condanna o sua equiparazione.
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, 83, 95 e d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 (reati ascritti)
I reati contestati erano quelli indicati, ma la Corte di appello li ha dichiarati estinti per prescrizione; tale estinzione impedisce l'imposizione degli ordini accessori penali richiamati.
Massime di principio
- L'ordine penale di rimessione in pristino o di demolizione è possibile solo in presenza di una condanna o di una sentenza ad essa equiparata; l'estinzione del reato per prescrizione non legittima tali ordini.
- Se il giudice penale dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, deve eliminare dagli atti ogni statuizione accessoria che presuppone una condanna; l'annullamento è possibile senza rinvio per quella parte.
- Le competenze della pubblica amministrazione rimangono autonome: anche se il giudice penale non può imporre demolizione o ripristino dopo l'estinzione per prescrizione, l'amministrazione può comunque intervenire amministrativamente e adottare o eseguire provvedimenti propri.
- In fase di impugnazione il giudice deve verificare la compatibilità delle statuizioni accessorie con l'esito processuale (es. prescrizione, proscioglimento): statuizioni inconferenti vanno revocate.
- Per evitare il mantenimento di ordini accessori in caso di esito favorevole all'imputato (prescrizione, proscioglimento), la difesa deve specificamente dedurre l'incompatibilità e chiederne la rimozione in sede di impugnazione o cassazione.
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