Cassazione Penale, Sentenza n. 50749/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per aver, insieme ad altri, realizzato senza permesso a costruire e in violazione dei vincoli paesaggistici un campo da beach-soccer con bonifica e sbancamento di una duna sabbiosa. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: pena non commisurata al suo ruolo, mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., nullità del capo di imputazione, assenza dell'elemento soggettivo (sosteneva di essersi limitato alla lisciatura del cemento e di non aver partecipato alle opere preparatorie), eventuale configurazione del tentativo rispetto al reato edilizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la responsabilità dell'imputato. Ha ritenuto che i capi d'imputazione fossero validi e sufficientemente descritti, che dalle prove emergesse la partecipazione anche alla posa in opera del cemento e che l'attività di smerigliatura non fosse autonoma rispetto alla realizzazione dell'opera. Ha affermato che gli esecutori materiali hanno l'onere di verificare l'esistenza dei titoli abilitativi e possono concorrere, anche per colpa, nell'abuso edilizio e nel reato paesaggistico; ha escluso la sussistenza della causa di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. in quanto le opere non erano minimali e non esisteva permesso a costruire. Ha ritenuto congrua la determinazione della pena (vengono indicate misure di pena: mesi 5 di arresto ed euro 17.000 di ammenda, con modulazioni per continuazione riportate nella motivazione) e ha osservato che la maggiorazione delle sanzioni pecuniarie prevista dal d.l. 30/9/2002 n.269 non poteva essere applicata in aumento all'imputato in assenza di ricorso del Pubblico Ministero. Ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (lett. c)
art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001
Violazione delle norme edilizie: l'opera è stata considerata abuso edilizio e punibile anche con la partecipazione di esecutori materiali che abbiano apportato un contributo causale rilevante e consapevole
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181
art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42/2004
Il termine 'trasgressore' cui attribuire l'onere della rimessione in pristino comprende anche l'esecutore dell'opera, non solo il committente; la rimessione in pristino può estinguere il reato se posta in essere a cura del trasgressore
codice penale, art. 131-bis
La causa di estinzione prevista per opere edilizie 'minimali' non è applicabile quando le opere non sono minimali e manca completamente il permesso a costruire
codice penale, art. 110
Riferimento al concorso di persone nel reato: la mancata espressa indicazione in capo alla contestazione non determina nullità se le condotte sono descritte e permettono l'esercizio della difesa
codice penale, art. 133
Parametro per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la pena detentiva per essere stata irrogata in misura inferiore al minimo edittale e quindi adeguata
codice di procedura penale, art. 616
Norma che regola l'onere delle spese in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile: il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento
d.l. 30/09/2002 n. 269, art. 32, comma 47 (conv. L. 24/11/2003 n. 326)
art. 32, comma 47 del d.l. 30/09/2002 n. 269 (conv. L. 24/11/2003 n. 326)
Prevede il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001; la Corte ha osservato che, pur essendo la pena pecuniaria calcolata in violazione della disposizione, in mancanza di ricorso del P.M. non è possibile aggravare la posizione dell'imputato
Massime di principio
- Gli esecutori materiali di lavori devono verificare l'esistenza dei titoli abilitativi prima di operare: la responsabilità può ricadere anche su chi esegue materialmente i lavori se il suo contributo è causalmente rilevante e realizzato con consapevolezza o per colpa
- La distinzione tra opere principali e accessorie non esclude la responsabilità penale degli esecutori di opere 'accessorie' quando il loro apporto è parte integrante della realizzazione dell'opera abusiva
- La mera affermazione difensiva di avere svolto solo un intervento preparatorio o finalizzato (es. lisciatura) non è sufficiente a escludere la partecipazione se dalle emergenze processuali risulta che gli operai hanno eseguito anche altre fasi rilevanti dell'opera
- Le censure di merito relative alla valutazione probatoria e alla ricostruzione fattuale sono in gran parte inammissibili in Cassazione, che non valuta nuovamente le prove ma verifica la legittimità e la correttezza dell'applicazione del diritto
- La causa di estinzione ex art. 131-bis c.p. richiede che le opere siano di modesta entità e che sussistano i presupposti formali; in assenza di permesso a costruire e con opere non minimali, la causa non si applica
- Se la pena pecuniaria è stata quantificata in modo illegittimo ma non vi è ricorso da parte del P.M., la Corte di cassazione non può aggravare la posizione dell'imputato aumentando la sanzione pecuniaria
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