Cassazione Penale, Sentenza n. 50755/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 24/02/2023 che lo ha confermato condannato per i reati previsti dagli artt. 5 e 10 del D.lgs. 74/2000. Ha sollevato due motivi: (1) vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. sul capo relativo all'art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), deducendo la mancanza di prova dell'esistenza originaria della documentazione che si sarebbe occultata o distrutta e l'erronea qualificazione del fatto senza considerare che l'art.10 presuppone l'esistenza preventiva delle scritture contabili; (2) vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., per la negazione delle attenuanti generiche e per una presunta motivazione illogica/omissiva sui fatti inerenti la personalità del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha censurato la Corte d'Appello per aver omesso di accertare e motivare l'esistenza originaria della documentazione contabile fatta oggetto del reato ex art.10 D.lgs.74/2000, annullando la decisione per quel capo e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio limitatamente al reato di cui all'art.10 e per l'eventuale rideterminazione della pena. Ha invece dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo quanto alla posizione relativa all'art.5 D.lgs.74/2000: la Corte d'Appello ha correttamente escluso le attenuanti generiche valutando il notevole importo delle imposte evase e la ripetitività delle condotte; pertanto, per il resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 10, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili presuppone la preventiva istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito; non comprende la mera omissione nella tenuta delle scritture, che è sanzionata a titolo amministrativo.
art. 9, comma 1, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Dispositivo amministrativo sanzionatorio per omessa tenuta delle scritture contabili; distinto dal reato penale di occultamento/distruzione previsto dall'art.10 del D.lgs.74/2000.
Riguarda fattispecie di evasione fiscale (es. omessa presentazione delle dichiarazioni); nella specie la condanna relativa a questo capo è stata confermata dalla Cassazione.
Disciplina l'applicazione delle circostanze attenuanti comuni: la valutazione della loro sussistenza è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
Norma sul giudizio di applicazione della pena: collegata alla valutazione delle attenuanti e alla determinazione della pena; qui la Corte d'Appello ha motivato adeguatamente la misura, non erroneamente sindacabile in cassazione.
Indica i motivi di ricorso in Cassazione (fra cui lett. b ed e: vizio di motivazione e motivazione illogica/contraddittoria); il primo motivo del ricorrente è stato ritenuto fondato ai sensi di tale disciplina.
Massime di principio
- Per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili (art.10 D.lgs.74/2000) è indispensabile provare che le scritture esistessero originariamente: la mera assenza o il mancato rinvenimento in sede di ispezione non è sufficiente senza specifiche evidenze della precedente istituzione dei documenti.
- La distinzione tra omissione nella tenuta delle scritture (sanzione amministrativa, es. art.9 D.lgs.471/1997) e distruzione/occultamento (reato penale, art.10 D.lgs.74/2000) è cruciale: l'inquadramento giuridico del fatto dipende dall'accertamento dell'esistenza preventiva dei documenti.
- In giudizio di merito il giudice può legittimamente escludere le attenuanti generiche per ragioni di gravità del fatto, entità del profitto/tributo evaso e ripetitività della condotta; tale valutazione ha natura di fatto e vincola la sindacabilità in Cassazione salvo vizio motivazionale palese.
- In sede di impugnazione in Cassazione la mancanza di motivazione su un punto essenziale (qui: prova dell'esistenza originaria delle scritture) è causa di annullamento e rinvio per nuovo giudizio limitato alla questione censurata.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, l'imputato dovrebbe produrre o documentare, se possibile, elementi che dimostrino l'inesistenza originaria delle scritture o, al contrario, la loro effettiva esistenza (duplicati, registrazioni elettroniche, ordini, rapporti bancari, testimonianze specifiche) per evitare la ricostruzione della fattispecie come occultamento/distruzione.
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