Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39622/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, all'udienza dell'11.5.2021, dopo aver constatato la mancata comparizione di chiunque, aveva dichiarato estinto il procedimento e disposto il "non doversi procedere" sul ricorso avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso per cassazione conteneva tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa per mancata traduzione o mancato collegamento audio-video del detenuto (richiamo art.14 d.lgs.150/2011 e norme penitenziarie), (2) errata applicazione delle regole del processo civile con riferimento alla necessità di rinviare l'udienza in assenza delle parti (art.181 c.p.c. e connessi), (3) carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato e utilizzazione anomala del provvedimento "non doversi procedere" in luogo di un provvedimento motivato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: il provvedimento impugnato era privo di qualsiasi apparato argomentativo minimo, violando il principio di motivazione sancito dall'art.111 Cost. e le norme processuali pertinenti (richiamando anche il principio secondo cui la mancanza o l'apparenza della motivazione rientrano nella nozione di violazione di legge). Pertanto la Corte ha annullato il provvedimento impugnato per carenza di motivazione e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano; i restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99

    Le ordinanze rese ai sensi dell'art.99 rientrano nel sindacato di legittimità in Cassazione: il ricorso è ammesso per violazione di legge, comprensiva della mancanza o dell'apparenza della motivazione.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro procedurale civilistico applicabile al rito; il Collegio però non ha deciso sul merito di questo profilo, assorbendolo dopo aver annullato per mancanza di motivazione.

  • d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, art. 14

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto delle parti a stare in udienza personalmente e, per il detenuto, alla traduzione o al collegamento audio-video; la Corte non ha risolto questo specifico rilievo essendo intervenuta per carenza di motivazione.

  • art. 181 cod. proc. civ.

    Invocato dal ricorrente per affermare l'obbligo di rinvio dell'udienza in caso di assenza delle parti; questione assorbita dalla Corte dopo l'annullamento per mancanza di motivazione.

  • art. 309 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla disciplina del procedimento civile che il ricorrente riteneva applicabile; la Corte non si è pronunciata sul merito di tale qualificazione dopo aver accertato la nullità del provvedimento per carenza motivazionale.

  • art. 125 c.p.p.

    Evidenziato come esempio di norma che impone la motivazione a pena di nullità: la Corte ha usato il principio per sottolineare l'insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato.

  • art. 111 Cost.

    Il principio costituzionale della ragionevole motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è stato invocato come fondamento per dichiarare l'illegittimità del provvedimento privo di motivazione.

  • art. 127 cod. proc. pen. e disposizioni attuative artt. 45-bis e 146-bis

    Richiamati dal ricorrente in relazione alle garanzie processuali del detenuto (es. collegamenti audio-video); la Corte non si è espressa nel merito su questi profili, che sono stati assorbiti.

Massime di principio

  • Un provvedimento giurisdizionale deve sempre contenere una motivazione minima e coerente; la sua mancanza è vizio di legge e legittima l'annullamento in Cassazione.
  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze emesse ai sensi dell'art.99 DPR 115/2002 è limitato al sindacato di legittimità: vizi di motivazione rientrano in tale sindacato, profili di merito no.
  • La mancata comparizione delle parti non esime il giudice dall'obbligo di motivare adeguatamente la decisione; eventuali profili procedurali relativi al rinvio o alla traduzione devono essere comunque valutati e motivati.
  • Nel caso di detenuti, il diritto a partecipare all'udienza (con traduzione o collegamento audio-video, se compatibile) è un profilo rilevante di garanzia processuale, ma la sua violazione va dedotta e motivata nel provvedimento per essere sindacabile.
  • Se più motivi di impugnazione sono proposti, la Corte può decidere prioritariamente quelli attinenti alla legittimità formale (es. motivazione): l'accoglimento di tali profili può rendere superflua la disamina degli altri motivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.