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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39621/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto a Vincenzo Cioffi il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione (25 giorni di carcere e 90 giorni di arresti domiciliari, somma riconosciuta complessivamente 9.000,00 euro dopo riduzione per colpa concorrente). Il Ministero deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p. per omesso esame di elementi che, a suo avviso, costituivano colpa grave concausativa della detenzione: il silenzio all'interrogatorio di garanzia, il contenuto ambiguo di conversazioni telefoniche intercettate e la frequentazione di un coimputato poi condannato; tali circostanze avrebbero dovuto escludere il diritto all'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha rilevato che l'Avvocatura dello Stato si era sostanzialmente disinteressata del giudizio di merito (si era comportata come amicus curiae) e quindi non poteva prospettare per la prima volta in Cassazione argomentazioni non dedotte nel merito. Inoltre la Corte ha affermato che, dopo la modifica normativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188), il silenzio dell'imputato all'interrogatorio non può rilevare ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione. Quanto alle telefonate e alla frequentazione del coimputato condannato, il Ministero non ha specificato i profili fattuali che avrebbero dovuto far emergere la colpa grave né il nesso causale con la detenzione; pertanto le censure non sono state ritenute sufficienti per revocare l'ordinanza e l'indennizzo è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo

    La norma, così come modificata dal d.lgs. 8/11/2021, n.188, rende neutro il comportamento di tacere in sede di interrogatorio ai fini della concessione dell'equa riparazione; il silenzio non può essere usato per escludere il diritto all'indennizzo

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4

    Ha adeguato il diritto interno alla direttiva UE 2016/343, introducendo la disposizione che impedisce di usare il silenzio dell'imputato come elemento ostativo al diritto alla riparazione

  • Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016

    Fonte sovranazionale richiamata come motivo dell'adeguamento legislativo volto a rafforzare la presunzione di innocenza e i diritti procedurali dell'indagato/imputato

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà per l'imputato di non rispondere; l'esercizio di tale facoltà non può più pregiudicare il diritto all'equa riparazione

Massime di principio

  • L'Amministrazione che contesta il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione deve proporre e documentare le argomentazioni già nel giudizio di merito; non può introdurre per la prima volta censure nuove in Cassazione se non erano state dedotte in primo grado o in appello.
  • Dopo il d.lgs. 8/11/2021, n.188 (attuazione Direttiva 2016/343), il silenzio dell'imputato in sede di interrogatorio non incide sul diritto all'equa riparazione: non può essere usato come elemento per escludere l'indennizzo.
  • Per escludere o ridurre l'indennizzo per colpa concorrente dell'interessato è necessario che la parte resistente indichi con precisione gli elementi fattuali taciuti o falsamente rappresentati e dimostri il nesso causale tra tali elementi e il mantenimento della detenzione.
  • Conversazioni intercettate 'ambigue' o la frequentazione di persone poi condannate non sono di per sé sufficienti a provare colpa grave concausativa: occorre specificità probatoria e valutazione comparativa con le risultanze del giudizio di merito (sentenze assolutorie).
  • Il giudice della riparazione deve motivare chiaramente come eventuali comportamenti dell'indagato abbiano influito, con nesso causale, sul sorgere o sul protrarsi della privazione della libertà; in mancanza di tale accertamento specifico, il diritto all'indennizzo rimane confermato.

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