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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39620/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita in conseguenza di un'ordinanza di custodia cautelare emessa il 16.3.2011 (poi sostituita con arresti domiciliari il 24.3.2011) e annullata dal Tribunale del riesame il 12.5.2011; il procedimento penale si è concluso con sentenza di assoluzione il 1.12.2016, divenuta irrevocabile il 17.4.2017. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo rilevanti la frequentazione del prevenuto con un coindagato (Giorgio Pio Lo Magno) e, soprattutto, la scelta del prevenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza in Cassazione denunciando violazione degli artt. 314 e ss. c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p. (lett. b), c) ed e)).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Caltanissetta. Il motivo decisivo è che la Corte territoriale ha illegittimamente valorizzato, ai fini del diniego della riparazione, l'esercizio del diritto del ricorrente a non rispondere; la giurisprudenza e la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021) escludono che il silenzio possa incidere sul diritto all'equa riparazione. La Corte ha inoltre ricordato che il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'eventuale concorso di dolo o colpa grave del detenuto nell'instaurazione o nel mantenimento della misura. Per questi motivi l'ordinanza è annullata e la causa è rimessa per un nuovo esame, con condanna della Corte d'appello a liquidare le spese per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    Stabilisce il diritto all'equa riparazione per chi è stato prosciolto irrevocabilmente; esclude il diritto se l'interessato ha dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; la verifica dell'assenza di tale causa spetta al giudice e deve essere svolta d'ufficio.

  • decreto legislativo n.188 del 8 novembre 2021 (adeguamento alla direttiva UE 2016/343)

    "L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    La modifica esclude espressamente che il diritto di non rispondere possa essere valorizzato negativamente dal giudice della riparazione: il silenzio non può essere usato per negare l'equa riparazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c) ed e))

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione, ecc.); qui invocate dal ricorrente per censurare la motivazione e la violazione dell'art. 314 c.p.p.

  • artt. 81 co. v., 110 cod. pen., art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Indicano i reati e le circostanze a cui si riferivano le indagini e l'ordinanza cautelare (reati connessi al traffico di stupefacenti e alla partecipazione all'azione delittuosa). Non costituiscono, di per sé, giustificazione automatica per negare la riparazione.

Massime di principio

  • Il diritto all'equa riparazione sorge quando vi è una sentenza irrevocabile di proscioglimento/assoluzione per il fatto non sussiste (o simili), salvo che il detenuto abbia concorso a causare la misura con dolo o colpa grave; tale accertamento va svolto d'ufficio dal giudice della riparazione.
  • Il giudice della riparazione opera con autonomia rispetto al giudizio penale: può rivalutare fatti penalmente irrilevati, accertati o non esclusi dal giudice di merito, ma non può fondare la decisione su fatti espressamente ritenuti inesistenti dal giudice del processo.
  • L'esercizio del diritto di non rispondere (diritto al silenzio) non può essere usato dal giudice della riparazione per negare o ostacolare il riconoscimento dell'equa riparazione; tale principio è ribadito anche dalla modifica normativa (d.lgs. n.188/2021).
  • La semplice frequentazione o collegamento con soggetti indagati o elementi indiziari presenti al momento dell'adozione della misura non sono automaticamente idonei a dimostrare che il detenuto abbia causato la custodia cautelare per dolo o colpa grave; occorre valutazione complessiva e motivata.
  • In caso di motivazione insufficiente o illegittima del provvedimento che nega la riparazione (per es. valorizzazione del silenzio), è possibile l'annullamento e la rinnovazione del giudizio da parte della Corte territoriale.

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