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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39618/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari elettronicamente controllati. Il motivo unico dedotto è la mancata considerazione, da parte del Tribunale, di nuovi e sopravvenuti elementi rilevanti rispetto al quadro cautelare: la sentenza di merito avrebbe escluso il ruolo apicale originariamente contestato (art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90), vi sarebbero state assoluzioni su numerosi episodi ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, e la nascita di una figlia di pochi mesi; tali circostanze, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere valutate come fatti nuovi idonei a modificare le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico, ritenendo che il ricorso non si confrontasse con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato i principi secondo cui in sede di appello contro ordinanza di riesame non è consentito riesaminare ex novo la sussistenza delle condizioni della misura cautelare, ma solo verificare se l'ordinanza abbia considerato adeguatamente eventuali fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio o le esigenze cautelari. Nel caso concreto il Tribunale aveva motivato, in modo congruo e non illogico, che le circostanze dedotte dalla difesa (esclusione del ruolo apicale, nascita di un figlio) non erano fatti nuovi o idonei ad attenuare le esigenze cautelari, dato il quadro gravemente indiziario e l'intensità dei traffici contestati con rischio di recidiva; la Corte ha quindi confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    norma richiamata dalla difesa per evidenziare deduzioni difensive sopravvenute in appello; la Corte osserva che tali deduzioni devono essere specificamente confrontate con le ragioni dell'ordinanza impugnata

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma richiamata come riferimento per il giudizio d'appello avverso ordinanza cautelare; conferma i limiti del riesame in appello rispetto ai fatti nuovi

  • d.P.R. 309/1990

    art. 74, comma 1; art. 73, comma 4

    norme del testo unico stupefacenti relative al ruolo apicale e alle fattispecie aggravate; la Corte rileva che l'eventuale esclusione del ruolo apicale in sentenza di merito non è di per sé automatica modifica del quadro cautelare, salvo che non emerga come fatto nuovo rilevante

  • art. 274 cod. proc. pen.

    norma sulle esigenze cautelari; la Corte precisa che la loro insussistenza è sindacabile in Cassazione solo se emerge violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    norma sui gravi indizi di colpevolezza; come per le esigenze cautelari, la valutazione non è rivedibile in Cassazione se non per vizi di diritto o motivazione manifestamente illogica

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata con riguardo agli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

Massime di principio

  • In appello avverso ordinanza di riesame la valutazione è limitata a verificare se l'ordinanza abbia esaminato adeguatamente eventuali fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio; non è consentito un nuovo esame completo delle condizioni cautelari.
  • La Corte di Cassazione non può riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'imputato né le scelte di adeguatezza della misura cautelare se non in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione.
  • Elementi quali la nascita di un figlio o la diversa qualificazione del ruolo processuale non sono automaticamente idonei a disattivare esigenze cautelari: devono essere provati e dimostrare, in modo specifico, una modificazione apprezzabile del quadro probatorio o delle esigenze cautelari.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi espressamente con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata: motivi generici o mancata correlazione con l'atto impugnato rendono il ricorso inammissibile.
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare è necessario allegare e documentare fatti nuovi, concreti e rilevanti che convincano il giudice del riesame della riduzione delle esigenze cautelari; simple dichiarazioni o riferimenti astratti alla sentenza di merito, senza specifica indicazione della rilevanza cautelare, sono insufficienti.

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