Cassazione Penale, Sentenza n. 39624/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame (17/02/2022) che aveva annullato l'ordinanza originaria solo rispetto al capo 6 (trasporto di una partita di stupefacente) ma aveva confermato la misura cautelare per il capo 1 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 125 c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva interpretato erroneamente intercettazioni e fatti: a) gli incontri e i rapporti con Pinto e Mici sarebbero riconducibili ad attività commerciale legittima (prodotti alimentari); b) le conversazioni richiamate non proverebbero la fornitura di droga (in un passaggio Mici avrebbe escluso che la partita fosse del "Calabrese"); c) è stata erroneamente attribuita al ricorrente una riunione sull'autostrada che riguardava invece suo fratello; d) non ci sarebbe riscontro di sequestro o qualità/quantità della sostanza a carico del Maiolo; inoltre sono stati prodotti motivi aggiunti sul mancato uso corretto dei criteri per accertare l'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione complessivamente adeguata e logica a sostenere la gravità indiziaria circa la partecipazione del Maiolo all'associazione di traffico di stupefacenti, valorizzando frequenti rapporti con i vertici del sodalizio, l'uso di un soprannome ('il Calabrese'), i viaggi ripetuti dei capi in Calabria e l'assenza di documentazione che giustificasse rapporti commerciali leciti. La Corte ha però rilevato un errore materiale nella ricostruzione dell'incontro autostradale (si trattava del fratello), ma lo ha considerato non idoneo a disarticolare la motivazione complessiva. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi aggiunti che ampliavano il petitum. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e sono disposti gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La Corte ha confermato che l'inquadramento associativo può essere fondato su elementi indiziari di gravità e che la partecipazione può essere desunta anche dalla costante disponibilità a fornire sostanze quando vi sia volontà di contribuire al mantenimento del sodalizio
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1 (reati concernenti singoli traffici, citato per il capo 6)
Il Tribunale del riesame aveva escluso la gravità indiziaria rispetto al singolo episodio di trasporto contestato (capo 6), decisione che non ha però inciso sulla valutazione dell'associazione
cod. proc. pen., art. 309 (riesame delle misure cautelari)
Fondamento procedurale del riesame sul quale si è basata l'ordinanza impugnata
Richiamata nella censura difensiva: la Corte ricorda che i criteri di precisione e concordanza dell'art. 192 c.p.p. si applicano al giudizio di merito, mentre in sede cautelare (misure) è sufficiente la gravità indiziaria
Richiamato nella censura sulla motivazione; la Corte verifica che il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni alla base della decisione
La Corte chiarisce che in sede cautelare è richiesto il requisito della gravità degli indizi (art. 273 comma 1) e che il regime cautelare non richiede la completezza probatoria richiesta in giudizio di merito
disp. att. cod. proc. pen., art. 94 co. 1-ter
Norma relativa agli adempimenti conseguenti alla decisione sulle spese e compensi processuali che la Corte ha disposto
Massime di principio
- In sede di misure cautelari personali il giudizio si fonda sul requisito della sola gravità indiziaria; non è richiesta la precisione e la concordanza tipiche del giudizio di merito.
- Contatti frequenti e ripetuti con i vertici di un'organizzazione criminale, viaggi ripetuti per incontri, l'utilizzo di soprannomi nelle intercettazioni e l'assenza di documentazione che giustifichi rapporti economici leciti possono costituire elementi idonei a fondare la gravità indiziaria di partecipazione associativa.
- Errori o imprecisioni circoscritte nella ricostruzione fattuale (es. attribuzione di un incontro a persona diversa) non annullano automaticamente la motivazione se il complesso probatorio rimane coerente e sufficiente a dimostrare la gravità indiziaria.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato a verificare la presenza di un percorso logico-argomentativo non manifestamente illogico; la Corte non rifa la prova ma valuta se la motivazione del giudice di merito sia macroscopicamente carente.
- Motivi nuovi o aggiunti in cassazione non possono ampliare il petitum: sono ammissibili solo se rappresentano uno sviluppo o un approfondimento dei motivi principali tempestivamente proposti.
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