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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04224/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società agricola un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, ritenendola società non operativa ai sensi della disciplina delle c.d. società di comodo e recuperando a tassazione un maggior reddito d’impresa, con conseguenti maggiori IRES, IRAP, addizionali e sanzioni. La CTR aveva accolto l’appello della società e annullato l’atto, ritenendo non applicabile la disciplina antielusiva perché, da un lato, l’antieconomicità derivante dai coefficienti non sarebbe compatibile con l’attività agricola e, dall’altro, il provvedimento direttoriale dell’11 giugno 2012 sulle società agricole sarebbe applicabile anche a periodi precedenti in quanto procedimentale. Con il ricorso per cassazione l’Ufficio ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 30 l. 724/1994, del provvedimento direttoriale del 2012, dell’art. 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies, d.l. 138/2011, degli artt. 10 e 11 preleggi e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i parametri legali conducevano, per il 2009, alla qualificazione della società come non operativa e che la CTR aveva errato nel considerare sufficiente la sola natura agricola e la presenza di costi per personale per superare la presunzione legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la disciplina delle società di comodo prevede parametri legali e una presunzione relativa di non operatività superabile solo con prova contraria di specifiche situazioni oggettive straordinarie o della effettiva operatività aziendale; nella specie la società non aveva presentato interpello disapplicativo e si era limitata a richiamare la natura agricola e un costo del personale non sufficiente a integrare l’esclusione automatica prevista dalla legge. Ha inoltre escluso che il provvedimento direttoriale dell’11 giugno 2012 potesse applicarsi retroattivamente al periodo d’imposta 2009. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    nel testo applicabile ratione temporis

    Introduce la disciplina delle società di comodo; il mancato superamento dei parametri di operatività integra una presunzione legale relativa di non operatività, superabile con prova contraria del contribuente.

  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 87956 dell’11 giugno 2012

    relativo al regime delle società di comodo esercenti attività agricole

    Ha efficacia solo dal periodo d’imposta in corso alla sua adozione e non si applica retroattivamente ai periodi precedenti.

  • art. 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148

    Richiamato dall’Ufficio nel ricorso; la Corte lo menziona nel quadro normativo della disciplina sulle società di comodo senza svolgere un autonomo approfondimento specifico.

  • artt. 10 e 11 disp. prel. c.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso per contestare l’applicazione retroattiva del provvedimento direttoriale; la Corte esclude la retroattività del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l’onere della prova; la prova contraria della non operatività incombe sul contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio.

  • art. 1, comma 128, l. 24 dicembre 2007, n. 244

    Base normativa del provvedimento direttoriale che ha disposto la disapplicazione automatica per le società agricole dal periodo d’imposta in corso alla sua adozione.

  • art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-bis, l. 724/1994

    Richiamato in relazione all’esclusione automatica dal regime delle società di comodo per l’ipotesi di determinati livelli occupazionali non raggiunti nel caso concreto.

  • art. 2086, comma 2, c.c.

    Richiamato nella motivazione per ribadire l’obbligo dell’imprenditore di predisporre i mezzi di produzione in vista della continuità aziendale e del lucro obiettivo.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato come cornice del principio di libertà di iniziativa economica, compatibile con l’obbligo di organizzazione aziendale e con il controllo sull’antieconomicità palese.

Massime di principio

  • La disciplina delle società di comodo opera attraverso parametri legali oggettivi: se i ricavi, i proventi e le rimanenze risultano inferiori alla soglia calcolata sui beni patrimoniali, si determina una presunzione legale relativa di non operatività.
  • Il contribuente può superare la presunzione solo allegando e provando specifiche situazioni oggettive straordinarie, indipendenti dalla propria volontà, che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi, oppure dimostrando in concreto l’effettiva operatività dell’impresa.
  • La sola natura agricola dell’attività non basta, di per sé, a escludere l’applicazione della disciplina antielusiva, se non sono provati elementi concreti e specifici idonei a superare il test di operatività.
  • La prova contraria non può risolversi in richiami generici a fattori di mercato, climatici o produttivi, ma deve essere ancorata a dati oggettivi e straordinari riferiti al caso concreto.
  • La presenza di costi per il personale non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’effettività dell’impresa se non integra i presupposti previsti dalla legge per l’esclusione automatica dal regime.
  • Un provvedimento amministrativo che preveda la disapplicazione automatica per una certa categoria di società non ha efficacia retroattiva in assenza di espressa previsione normativa.
  • Nell’ambito della disciplina delle società di comodo, il giudice non è chiamato a sindacare genericamente le scelte imprenditoriali, ma a verificare se il contribuente abbia assolto l’onere di superare la presunzione legale con prova idonea.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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