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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35173/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile presupposto, nel quale erano state cumulate più domande scindibili relative a medici che avevano agito contro l’Amministrazione statale per la remunerazione dei corsi di specializzazione. La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine semestrale previsto dalla legge Pinto, ritenendo che il termine decorresse dal momento in cui la sentenza del processo presupposto era divenuta definitiva nei confronti delle singole posizioni non impugnate, benché il giudizio fosse ancora pendente per altre parti. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione della L. n. 89/2001, artt. 4 e 8, degli artt. 324 e 327 c.p.c., dell’art. 124 disp. att. c.p.c. e degli artt. 6 e 35 CEDU, sostenendo che il termine di decadenza decorresse solo dalla completa definizione del processo presupposto, che la nozione di definitività non potesse coincidere con il passaggio in giudicato, che l’interpretazione seguita dal decreto impugnato frammentasse illegittimamente il diritto alla riparazione e ampliasse indebitamente l’ambito della decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, in presenza di domande scindibili e di impugnazione proposta soltanto da alcune parti, la sentenza passa in giudicato nei confronti delle altre parti non impugnanti; la notificazione dell’impugnazione ex art. 332 c.p.c. ha funzione di mera litis denuntiatio e non impedisce la formazione del giudicato per i non impugnanti. Ne consegue che la decorrenza del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione può essere ancorata alla definitività maturata per acquiescenza rispetto alle singole posizioni, senza che rilevi la pendenza del processo per altri litisconsorti. È stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89

    il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della decisione del processo presupposto rispetto alla singola posizione interessata

  • art. 8 L. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina dell’equa riparazione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per definire il passaggio in giudicato della sentenza

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato in relazione alla definitività del provvedimento

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel quadro del motivo

  • art. 6 CEDU

    richiamato per sostenere la tutela convenzionale della ragionevole durata del processo

  • art. 35 CEDU

    richiamato dalla parte ricorrente

  • art. 332 c.p.c.

    la notificazione dell’impugnazione alle parti non impugnanti ha funzione di semplice litis denuntiatio e non contiene vocatio in ius

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    lo scrutinio impone l’inammissibilità del ricorso quando il motivo è manifestamente contrario a un orientamento consolidato

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti dell’inammissibilità sulle impugnazioni incidentali

  • art. 348-bis c.p.c.

    evocato in tema di filtro e rapidità della delibazione

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato solo per analogia argomentativa nel testo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto

  • sent. Corte cost. n. 88/2018

    ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 L. 89/2001 nella parte in cui non consentiva la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto

  • S.U. n. 7155/2017

    richiamata per affermare che il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. va compiuto con riferimento al momento della decisione

Massime di principio

  • Quando il processo presupposto cumula domande scindibili e l’impugnazione è proposta solo da alcuni litisconsorti, il giudicato si forma autonomamente nei confronti delle parti non impugnanti, anche se l’impugnazione è stata loro notificata.
  • La notificazione dell’impugnazione ai non impugnanti ex art. 332 c.p.c. ha funzione di mera litis denuntiatio: serve a rendere nota l’esistenza del gravame e a consentire eventuale impugnazione incidentale, ma non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza per chi non abbia impugnato.
  • Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, il termine di decadenza decorre dalla definitività della decisione con riguardo alla singola posizione processuale, se questa è divenuta irrevocabile per acquiescenza o mancata impugnazione.
  • La pendenza del giudizio per altre parti non impedisce, di per sé, la decorrenza del termine semestrale di cui alla legge Pinto per le posizioni già definite.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si pone in contrasto manifesto con un orientamento consolidato di legittimità, essendo applicabile il filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenzaLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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