Cassazione Civile, Ordinanza n. 35173/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile presupposto, nel quale erano state cumulate più domande scindibili relative a medici che avevano agito contro l’Amministrazione statale per la remunerazione dei corsi di specializzazione. La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine semestrale previsto dalla legge Pinto, ritenendo che il termine decorresse dal momento in cui la sentenza del processo presupposto era divenuta definitiva nei confronti delle singole posizioni non impugnate, benché il giudizio fosse ancora pendente per altre parti. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione della L. n. 89/2001, artt. 4 e 8, degli artt. 324 e 327 c.p.c., dell’art. 124 disp. att. c.p.c. e degli artt. 6 e 35 CEDU, sostenendo che il termine di decadenza decorresse solo dalla completa definizione del processo presupposto, che la nozione di definitività non potesse coincidere con il passaggio in giudicato, che l’interpretazione seguita dal decreto impugnato frammentasse illegittimamente il diritto alla riparazione e ampliasse indebitamente l’ambito della decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, in presenza di domande scindibili e di impugnazione proposta soltanto da alcune parti, la sentenza passa in giudicato nei confronti delle altre parti non impugnanti; la notificazione dell’impugnazione ex art. 332 c.p.c. ha funzione di mera litis denuntiatio e non impedisce la formazione del giudicato per i non impugnanti. Ne consegue che la decorrenza del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione può essere ancorata alla definitività maturata per acquiescenza rispetto alle singole posizioni, senza che rilevi la pendenza del processo per altri litisconsorti. È stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della decisione del processo presupposto rispetto alla singola posizione interessata
art. 8 L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina dell’equa riparazione
richiamato per definire il passaggio in giudicato della sentenza
richiamato in relazione alla definitività del provvedimento
richiamato dalla parte ricorrente nel quadro del motivo
art. 6 CEDU
richiamato per sostenere la tutela convenzionale della ragionevole durata del processo
art. 35 CEDU
richiamato dalla parte ricorrente
la notificazione dell’impugnazione alle parti non impugnanti ha funzione di semplice litis denuntiatio e non contiene vocatio in ius
lo scrutinio impone l’inammissibilità del ricorso quando il motivo è manifestamente contrario a un orientamento consolidato
richiamato in relazione agli effetti dell’inammissibilità sulle impugnazioni incidentali
evocato in tema di filtro e rapidità della delibazione
richiamato solo per analogia argomentativa nel testo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto
sent. Corte cost. n. 88/2018
ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 L. 89/2001 nella parte in cui non consentiva la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto
S.U. n. 7155/2017
richiamata per affermare che il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. va compiuto con riferimento al momento della decisione
Massime di principio
- Quando il processo presupposto cumula domande scindibili e l’impugnazione è proposta solo da alcuni litisconsorti, il giudicato si forma autonomamente nei confronti delle parti non impugnanti, anche se l’impugnazione è stata loro notificata.
- La notificazione dell’impugnazione ai non impugnanti ex art. 332 c.p.c. ha funzione di mera litis denuntiatio: serve a rendere nota l’esistenza del gravame e a consentire eventuale impugnazione incidentale, ma non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza per chi non abbia impugnato.
- Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, il termine di decadenza decorre dalla definitività della decisione con riguardo alla singola posizione processuale, se questa è divenuta irrevocabile per acquiescenza o mancata impugnazione.
- La pendenza del giudizio per altre parti non impedisce, di per sé, la decorrenza del termine semestrale di cui alla legge Pinto per le posizioni già definite.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si pone in contrasto manifesto con un orientamento consolidato di legittimità, essendo applicabile il filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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