Cassazione Civile, Ordinanza n. 03508/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 1999, con cui l'Ufficio aveva riqualificato l'attività svolta dal contribuente in una struttura imprenditoriale di affittacamere, ritenendo imponibili maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati come locazione di immobili. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma in appello la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio, valorizzando il numero di immobili, l'organizzazione dei servizi offerti, la pubblicizzazione dell'attività e l'assenza di idonea documentazione contabile. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: il primo deducendo violazione di norme sulla motivazione della sentenza, sull'onere della prova e sulle presunzioni semplici, lamentando che la CTR avesse fondato la decisione su presunzioni a suo dire apparenti e non provate; il secondo denunciando omesso esame di un fatto decisivo, cioè che egli non avesse svolto attività di affittacamere, avendo invece affidato a una società terza la gestione delle locazioni temporanee con autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era sostanzialmente identico a un altro già proposto dallo stesso ricorrente avverso la medesima sentenza della CTR e già definito da altro provvedimento del medesimo Collegio. Per tale duplicazione del ricorso ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. Ha inoltre compensato le spese per giustificati motivi e dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
sono i parametri invocati dal ricorrente per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte non li esamina nel merito perché assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità per duplicazione del ricorso.
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; non vi è scrutinio di merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la doglianza resta inesaminata nel merito.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; la Corte non si pronuncia sul relativo fondamento per la duplicazione del ricorso.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non affronta il merito della censura.
richiamati dal ricorrente in tema di presunzioni semplici; la Corte non valuta il motivo nel merito.
menzionato nel fatto storico per un'istanza di conciliazione giudiziale, priva di esito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La proposizione di un ricorso per cassazione sostanzialmente coincidente con un altro già introdotto dalla stessa parte avverso la medesima sentenza può determinare l'inammissibilità del secondo ricorso per duplicazione.
- Quando l'inammissibilità discende da una ragione processuale assorbente, la Corte non esamina nel merito le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale contenute nel ricorso.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, il giudice può compensare le spese ove ricorrano giustificati motivi e deve dare atto, se ne sussistono i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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