Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, proposta da un contribuente a seguito di un silenzio-rifiuto dell'amministrazione. Dopo un primo giudizio di merito e un successivo contenzioso sull'ottemperanza della decisione favorevole al contribuente, la Commissione tributaria regionale aveva accolto un secondo ricorso per ottemperanza e ordinato all'Agenzia delle entrate di provvedere al rimborso entro un termine. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del ne bis in idem e dell'art. 39 c.p.c., sostenendo che sulla medesima fattispecie la CTR si fosse già pronunciata in un precedente giudizio di ottemperanza dichiarandolo inammissibile; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., per il preteso giudicato formatosi sulla sentenza che aveva rigettato il primo ricorso di rimborso; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla parziale estinzione dell'obbligazione per effetto dello ius superveniens di cui all'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato; 4) violazione della medesima disciplina sostanziale, per non avere considerato i limiti quantitativi al rimborso e la disciplina dei fondi stanziati per tali rimborsi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: quanto al primo, ha escluso che vi fosse prova della persistente pendenza della medesima causa davanti a diverso giudice, onere che gravava sulla ricorrente; quanto al secondo, ha osservato che la preclusione del giudicato riguardava il giudizio di rimborso, ancora pendente, e non il giudizio di ottemperanza. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che il giudice dell'ottemperanza doveva applicare la normativa sopravvenuta sui rimborsi per benefici fiscali connessi ad eventi calamitosi, verificando la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, attivando le procedure contabili previste, senza poter desumere una falcidia del diritto patrimoniale riconosciuto dal giudicato. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato in tema di litispendenza tra giudizi pendenti davanti a giudici diversi; la relativa eccezione richiede prova della persistenza della pendenza fino all'udienza di discussione
il giudicato opera sul giudizio di rimborso, ma non impedisce l'azione di ottemperanza della sentenza immediatamente esecutiva se quel giudizio è ancora pendente
la censura riguardava l'omessa pronuncia sull'eccezione di parziale estinzione dell'obbligazione per effetto dello ius superveniens
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di nullità del procedimento e violazione di norme processuali
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario; la decisione distingue tra sentenza decisoria e ordinanza meramente ordinatoria di chiusura
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
norma sopravvenuta sui rimborsi fiscali connessi ad eventi calamitosi; il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e applicare i limiti previsti
art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017
modifica la disciplina dei rimborsi, rilevante ai fini dei limiti quantitativi e delle modalità di pagamento
richiamato dalla Corte come parte della disciplina sopravvenuta sui rimborsi da eseguire in sede di ottemperanza
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, l'eccezione di litispendenza richiede non solo l'allegazione della pendenza della medesima causa davanti a diverso giudice, ma anche la prova della sua persistenza fino all'udienza di discussione; in mancanza di tale prova l'eccezione non può essere accolta.
- Il giudicato formatosi sul giudizio di merito o di rimborso non estende automaticamente i suoi effetti da preclusione al diverso giudizio di ottemperanza, quando il primo rapporto processuale risulti ancora pendente.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo al rimborso di benefici fiscali, il giudice deve tenere conto dello ius superveniens che disciplina fondi disponibili, limiti di pagamento e procedure contabili, verificando l'effettiva capienza delle risorse stanziate.
- Dalla disciplina sopravvenuta non può essere desunta una riduzione del diritto patrimoniale giudizialmente accertato del contribuente; in caso di incapienza, il giudice deve attivare gli strumenti previsti dall'ordinamento per dare integrale esecuzione al giudicato, anche tramite commissario ad acta e speciali ordini di pagamento.
- Nell'ottemperanza tributaria, l'ordinanza che adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione del giudicato, pur impropriamente pronunciata in forma di ordinanza, ha contenuto decisorio ed è ricorribile per cassazione; distinta è invece l'ordinanza meramente ordinatoria di chiusura del procedimento.
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