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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16874/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rilevato il difetto di competenza funzionale del Presidente del Tribunale di Ancona a decidere sull'opposizione avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso deduceva: 1) violazione/errata applicazione dell'art. 38 c.p.c. per un presunto tardivo accertamento dell'incompetenza; 2) errata qualificazione dell'opposizione (si sarebbe dovuto ritenere che l'opposizione contestava il rigetto dell'istanza e non la liquidazione dei compensi, con conseguente diversa competenza).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è regolata dall'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 e deve essere proposta entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento davanti al Presidente dell'ufficio di sorveglianza competente. Nel caso concreto il decreto era stato notificato il 20/02/2023 e il ricorso è stato depositato oltre il termine (termine individuato nel 12/03/2023). La Corte ha inoltre ribadito che la competenza a decidere sull'ammissione al beneficio (e sull'opposizione ai sensi dell'art. 99) spetta al Presidente dell'ufficio di sorveglianza e non al Tribunale ordinario del distretto, e ha precisato la distinzione tra opposizioni riguardanti l'ammissione al patrocinio (disciplina penale/accessoria) e quelle riguardanti la liquidazione dei compensi (natura civilistica/patrimoniale). Infine il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99

    Regola il rimedio dell'opposizione avverso il decreto che rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il ricorso deve essere proposto entro 20 giorni dalla comunicazione e davanti al Presidente dell'ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 75, comma 2

    Contribuisce a definire la competenza funzionale tra uffici (sottolineata la autonomia del procedimento di sorveglianza rispetto al processo di cognizione).

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170

    Regola le notificazioni nei procedimenti di opposizione relative alle liquidazioni: la Corte ha osservato che l'opposizione contro il rigetto dell'ammissione al patrocinio non rientra nell'oggetto disciplinato dall'art. 170 e non richiede la notifica al Ministero della Giustizia, ma all'amministrazione finanziaria.

  • codice di procedura civile, art. 38

    Riferito dalla difesa come norma che mira a individuare rapidamente il giudice competente; la Corte ha ritenuto però prevalente la disciplina speciale del d.P.R. 115/2002 in tema di patrocinio e competenza.

  • codice di procedura civile, art. 47

    Richiamato perché il ricorso per regolamento di competenza è stato proposto ai sensi dell'art. 47 c.p.c.; la Corte ha invece dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza accogliere il regolamento.

  • codice di procedura civile, art. 702-bis

    Disciplina il rito sommario di cognizione; la Corte chiarisce che, pur esistendo rinvii al processo speciale per onorari e alla disciplina sommaria, le regole degli artt. 76 e segg. del d.P.R. 115/2002 e le coordinate penali rimangono applicabili alle opposizioni sull'ammissione al patrocinio.

  • codice di procedura penale, artt. 582 e 583

    Riferiti in relazione ai termini e al deposito nei procedimenti penali: la Corte ricorda che il termine dei 20 giorni decorre dalla comunicazione e che il deposito/versamento deve rispettare le prescrizioni del processo penale accessorio.

  • d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14

    Citando il richiamo normativo introdotto per il rito sommario, la Corte ritiene comunque che l'apparato normativo speciale del d.P.R. 115/2002 sia coordinabile con le norme processuali penali per le fasi non disciplinate espressamente.

  • Corte costituzionale, pron. 139/1988 e pron. 186/2000 (giurisprudenza riportata)

    Utilizzate come precedenti per confermare l'autonomia del procedimento di sorveglianza e per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità senza giustificato motivo.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di rigetto/inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va proposta entro 20 giorni dalla comunicazione e davanti al Presidente dell'ufficio di sorveglianza cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento (art. 99 d.P.R. 115/2002).
  • La competenza a decidere sulle istanze di ammissione e sulle relative opposizioni è funzionale e appartiene all'ufficio di sorveglianza; il Tribunale ordinario del distretto non può intervenire su quella competenza.
  • Deve essere distintamente qualificato l'oggetto dell'opposizione: controversie sull'ammissione al patrocinio (carattere accessorio rispetto al processo penale) sono disciplinate dal d.P.R. 115/2002 e coordinate con le regole penali; controversie sulla liquidazione dei compensi hanno natura civilistica e seguono regole diverse, con diversa notifica delle parti interessate.
  • Il termine di 20 giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento al soggetto interessato (non dal deposito), e la mancata osservanza del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Nelle opposizioni all'ammissione al patrocinio la notifica deve essere fatta all'amministrazione finanziaria (parte necessaria), non al Ministero della Giustizia come avviene per le opposizioni relative a liquidazioni.
  • L'errata proposizione dell'opposizione dinanzi a giudice incompetente può essere rilevata con pronuncia di rito, ma non sottrae all'osservanza dei termini sostanziali: la tardività resta motivo di inammissibilità anche se il giudice adito è stato dichiarato incompetente.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e, in presenza di assenza di giustificato motivo, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

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