Cassazione Civile, Ordinanza n. 22652/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore marittimo aveva ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo per euro 12.360,00 a titolo di retribuzioni maturate tra ottobre 2015 e maggio 2016 per l'imbarco su una motopesca. Il soggetto ingiunto aveva proposto opposizione sostenendo di non essere passivamente legittimato, perché era divenuto proprietario e nuovo armatore dell'unità solo nel giugno 2016, cioè dopo la cessazione dell'imbarco, e perché l'imbarcazione era stata sequestrata già nel gennaio 2016. Aveva inoltre chiesto di chiamare in causa la precedente proprietaria e la società affittuaria dell'unità, formulando anche domanda di manleva. Il tribunale aveva revocato parzialmente il decreto, condannando l'opponente a una somma minore e rigettando la manleva. La corte d'appello, invece, aveva accolto integralmente l'appello dell'opponente e revocato il decreto, ritenendo che il cambio di armatore ex art. 347 cod. nav. comporti solo il subentro nei contratti di arruolamento, ma non la responsabilità per i debiti già maturati prima del trasferimento; aveva escluso l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 2560 c.c., ritenendo inoltre mancante la prova scritta necessaria per il decreto ingiuntivo e non dimostrata una diversa assunzione contrattuale del debito da parte dell'acquirente. Il ricorrente in cassazione ha dedotto quattro motivi: violazione dell'art. 347 cod. nav. per avere escluso la responsabilità del nuovo armatore per i debiti pregressi; violazione dell'art. 2560 c.c. e omesso esame della testimonianza di un sindacalista; violazione dell'art. 2735 c.c. per non avere valorizzato una pretesa confessione stragiudiziale; violazione dell'art. 1362 c.c. per l'interpretazione della clausola contrattuale di compravendita che, secondo il ricorrente, implicava l'assunzione del debito. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, confermando che il nuovo armatore subentra nei contratti di arruolamento ma, in assenza di espressa previsione normativa, non risponde in solido dei debiti anteriori; ha ritenuto inapplicabile l'art. 2560 c.c. perché la fattispecie riguarda un bene singolo e non un'azienda; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla testimonianza, perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede un fatto storico e non un elemento istruttorio; ha ritenuto inammissibile il motivo sulla confessione perché introduceva una questione nuova e comunque le trattative non concluse non integrano confessione; ha infine dichiarato inammissibile la censura interpretativa perché si limitava a contrapporre una diversa lettura del contratto a quella, plausibile, del giudice di merito.
Norme richiamate
"in caso di cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale"
Il nuovo armatore subentra nei contratti di arruolamento, ma la norma, da sola, non estende la responsabilità ai debiti già maturati dal precedente armatore in difetto di una espressa previsione legislativa.
"in mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria"
Richiamato per individuare la figura dell'armatore in assenza di dichiarazione pubblica, senza incidere sull'affermazione di responsabilità per debiti pregressi.
È norma successiva, introdotta dal d.lgs. n. 61/2018, che estende ai rapporti del personale marittimo la disciplina del trasferimento d'azienda; è stata considerata non applicabile ratione temporis e valorizzata come conferma della diversità rispetto all'art. 347 cod. nav.
Non si applica automaticamente al cambiamento dell'armatore di una singola nave; opera solo dopo l'introduzione dell'art. 347 bis cod. nav. nei limiti della disciplina del trasferimento d'azienda.
È inapplicabile perché riguarda la cessione d'azienda, mentre il cambiamento dell'armatore di una nave attiene a un singolo bene e non a un complesso aziendale.
Richiamati per gli obblighi documentali di bordo relativi al ruolo di equipaggio e agli stati di paga, rilevanti ai fini della prova del credito.
art. 4, co. 4, d.P.R. n. 1124/1965
Richiamato nel quadro degli obblighi documentali di bordo e della prova del rapporto di lavoro marittimo.
art. 7, co. 1, d.P.R. n. 1124/1965
Richiamato nel quadro degli obblighi documentali di bordo e della prova del rapporto di lavoro marittimo.
Per ottenere il decreto ingiuntivo era necessaria la prova scritta del credito; la mancata produzione delle scritture obbligatorie di bordo ha determinato la carenza del presupposto monitorio.
È il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti nel ricorso.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo essere veicolato mediante la mera denuncia di elementi istruttori o di una diversa lettura delle prove.
La pretesa confessione stragiudiziale non è configurabile se le dichiarazioni si inseriscono in trattative transattive non concluse e comunque la questione non era stata dedotta nei gradi di merito.
L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura plausibile a quella adottata dal giudice territoriale.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il cambiamento dell'armatore di una nave, disciplinato dall'art. 347 cod. nav., comporta il subentro del nuovo armatore nei contratti di arruolamento relativi a quella specifica nave, ma non determina, di regola, una responsabilità solidale per i debiti di lavoro già maturati prima del trasferimento, in assenza di una previsione espressa.
- La disciplina del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. non è automaticamente applicabile quando l'oggetto del trasferimento sia una singola nave marittima considerata come bene individuato e non come parte di un complesso aziendale; di conseguenza, non è neppure richiamabile l'art. 2560 c.c. sulla cessione d'azienda.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere fondato sulla mancata valutazione di singoli elementi istruttori, come una testimonianza, se il fatto rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Le dichiarazioni rese nel corso di mere trattative transattive non assumono natura confessoria se manchi l'animus confitendi e, a maggior ragione, non possono essere qualificate come confessione stragiudiziale quando la transazione non sia stata conclusa.
- La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali non può ridursi alla mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo negoziale rispetto a quella, plausibile e motivata, adottata dal giudice di merito.
- Ai fini del decreto ingiuntivo, il creditore deve fornire la prova scritta del credito; in ambito marittimo, le scritture obbligatorie di bordo possono assumere rilievo probatorio, e la loro mancata produzione può precludere il soddisfacimento del requisito monitorio.
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